All’art. 6 comma 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono contenute alcune semplificazioni per le imprese al Codice per la Protezione dei Dati Personali, come segue.
Il ruolo del consulente
Il consulente aziendale, professionista di estrazione tecnica od economica, può avere diversi ruoli:
- Può fornire servizi professionali finalizzati all’espletamento di adempimenti cogenti (sicurezza sul lavoro, privacy, tenuta della contabilità, certificazione di prodotto, ma anche di qualità ISO 9001 laddove è necessaria per accedere ad appalti pubblici) o facoltativi (certificazione sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza delle informazioni,…).
- Può fornire servizi di temporary management oppure outsourcing di servizi che l’impresa non intende assumersi internamente per insufficienti competenze del personale interno, mancanza di tempo da dedicare all’attività e per non sostenere i costi interni necessari per creare e mantenere una risorsa adegatamente qualificata. I servizi in outsourcing possono riguardare la funzione di responsabile qualità o sicurezza (RSPP), il controllo di gestione o altro. Il servizio si caratterizza per un impegno del consulente limitato nel tempo, part-time (un certo numero di giorni a settimana o al mese) o di durata determinata (per un anno, due anni,…). Comprende l’assunzione di responsabilità ed il coordinamento di risorse come se si trattasse di manager interni all’azienda.
- Può, infine, fornire servizi professionali che creano valore per i propri clienti: riorganizzazione aziendale, controllo di gestione, innovazione tecnologica, business process reengineering, ecc..
Alcune novità nel nuovo provvedimento del Garante della Privacy sulla videosorveglianza
Il recente provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (8 aprile 2010) ha aggiornato le regole precedentemente emanate sulla gestione della videosorveglianza.