La Direttiva NIS 2 e il Decreto di recepimento in Italia: un nuovo capitolo per la Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Informativi

Il panorama della sicurezza informatica in Europa sta vivendo una fase di trasformazione importante, con l’introduzione della Direttiva NIS 2 (Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio), che aggiorna la precedente Direttiva NIS (Network and Information Security) del 2016. A supporto di tale aggiornamento, l’Italia ha recepito (tra i primi Paesi UE) la direttiva europea attraverso il Decreto Legislativo 138/2024, approvato il 4 settembre 2024, che stabilisce nuovi obblighi per le organizzazioni italiane in materia di cybersecurity e gestione dei rischi.I

n questo articolo, esploreremo i principali punti della Direttiva NIS 2 e del Decreto di recepimento, analizzando le novità, gli impatti per le aziende e gli enti pubblici, e le sfide future in un contesto sempre più digitalizzato e vulnerabile a minacce cibernetiche.

La Direttiva NIS 2: obiettivi e novità

La Direttiva NIS 2 è parte di un più ampio sforzo dell’Unione Europea per rafforzare la sicurezza informatica e contrastare i rischi legati alle infrastrutture digitali, che sono diventate essenziali per il funzionamento delle economie moderne. Tra gli obiettivi principali della NIS 2 ci sono:

  1. Aumentare il livello di protezione delle infrastrutture critiche: La Direttiva mira a garantire che tutte le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche (settori come energia, trasporti, sanità, acqua, comunicazioni elettroniche) siano più preparate ad affrontare attacchi cibernetici e a limitare l’impatto di eventuali incidenti di sicurezza.
  2. Estensione della portata delle norme: La Direttiva NIS 2 amplia il campo di applicazione rispetto alla versione precedente. Non solo le entità pubbliche e le aziende più grandi sono coinvolte, ma anche i fornitori di servizi essenziali e altre organizzazioni considerate ad alto rischio (ad esempio, piattaforme di e-commerce, fornitori di servizi cloud e aziende tecnologiche).
  3. Miglioramento della cooperazione tra Stati membri: Una parte cruciale della NIS 2 è la creazione di un meccanismo di cooperazione più robusto tra gli Stati membri dell’UE. Questo implica la condivisione di informazioni sulle minacce, la gestione degli incidenti e lo sviluppo di linee guida comuni in materia di sicurezza informatica.
  4. Obbligo di gestione dei rischi e notifica degli incidenti: Le aziende devono implementare misure di sicurezza adeguate e notificare tempestivamente le violazioni della sicurezza alle autorità competenti. Inoltre, devono adottare politiche di gestione dei rischi informatici per prevenire attacchi.
  1. Sanzioni più severe: La Direttiva prevede l’introduzione di pene pecuniarie in caso di mancato adempimento degli obblighi di sicurezza, con multe che possono arrivare fino al 2% del fatturato annuale globale delle aziende coinvolte.

Il Decreto Legislativo 138/2024: Il recepimento della NIS 2 in Italia

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 138/2024 il 4 settembre 2024, l’Italia ha recepito la Direttiva NIS 2 nell’ordinamento nazionale, introducendo modifiche significative al quadro giuridico e regolatorio per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Alcuni degli aspetti più rilevanti includono:

  1. Ampliamento del concetto di “Entità Essenziali“: In linea con le disposizioni della NIS 2, il Decreto Italiano amplia il novero delle entità soggette agli obblighi di sicurezza. Non solo i settori tradizionali (energia, trasporti, sanità) ma anche nuovi settori come i fornitori di servizi digitali, le piattaforme di e-commerce, i servizi cloud e le infrastrutture critiche IT rientrano nella normativa.
  2. Notifica tempestiva degli incidenti di sicurezza: Le aziende e gli enti pubblici devono comunicare eventuali incidenti di sicurezza che possano avere un impatto significativo sui servizi essenziali entro 24 ore dall’accaduto. Ciò include attacchi informatici, vulnerabilità critiche e qualsiasi altro evento che minacci l’integrità dei sistemi.
  3. Politiche di Gestione dei Rischi: L’adozione di un piano di gestione dei rischi diventa obbligatoria. Il piano deve contenere misure preventive per ridurre al minimo la probabilità di attacchi, nonché strategie di risposta e recupero in caso di incidenti di sicurezza.
  4. Sanzioni e controllo: Il Decreto stabilisce un quadro sanzionatorio chiaro per le violazioni, che può arrivare a multe significative e altre misure correttive, in linea con le disposizioni europee. L’Autorità per la Cybersicurezza, che coordina gli sforzi nazionali, è anche incaricata di monitorare e fare rispettare la normativa.

Implicazioni per le Aziende e gli Enti Pubblici in Italia

L’entrata in vigore della Direttiva NIS 2 e del D.Lgs 138/2024 comporta un cambiamento significativo per molte realtà aziendali e pubbliche. Le organizzazioni devono ora adottare una strategia di cybersecurity che non si limiti a proteggere i dati sensibili, ma che abbracci una visione complessiva della sicurezza, con misure preventive, piani di risposta agli incidenti e una costante attività di monitoraggio.

Le PMI, che fino ad oggi erano meno coinvolte nella normativa, ora potrebbero essere chiamate a rispettare nuovi obblighi, soprattutto se operano in settori considerati “essenziali” o ad alto rischio. Questo significa che anche le piccole e medie imprese devono investire in soluzioni di cybersecurity avanzate, implementare formazione adeguata per i propri dipendenti e rivedere periodicamente la sicurezza dei propri sistemi.

Inoltre, la cooperazione tra enti pubblici e privati diventa fondamentale per affrontare le minacce informatiche globali. La creazione di canali di comunicazione per la condivisione delle informazioni sulle vulnerabilità e sugli attacchi è un aspetto cruciale che contribuirà a migliorare la resilienza dell’intero sistema digitale europeo.

I settori coinvolti

La Direttiva (UE) 2022/2555 interessa diversi settori chiave, che sono considerati essenziali per il funzionamento della società e dell’economia. Il D.Lgs 138/2024 riporta algli Allegati I e 2, rispettivamente, “i settori ad alta criticità” ed “altri settori critici”.

Tra i settori principali coperti dalle misure di cibersicurezza previste nella direttiva, troviamo:

1. Energia: Include le infrastrutture e i servizi legati alla produzione, distribuzione e fornitura di energia, come elettricità, gas e petrolio.

2. Trasporti: Comprende i servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre, nonché le infrastrutture associate.

3. Sanità: Riguarda le strutture sanitarie, i fornitori di servizi sanitari e le tecnologie dell’informazione utilizzate nel settore sanitario.

4. Acqua: Include la fornitura e la gestione delle risorse idriche, comprese le infrastrutture per la potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua.

5. Infrastrutture digitali: Comprende i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e i servizi di hosting, nonché le piattaforme digitali.

6. Settore finanziario: Riguarda le istituzioni finanziarie, come banche e compagnie assicurative, che gestiscono dati sensibili e transazioni economiche.

7. Servizi essenziali: Include anche altri servizi che sono fondamentali per il funzionamento della società, come i servizi di emergenza e le infrastrutture critiche.

La direttiva mira a garantire che questi settori adottino misure adeguate per proteggere le loro infrastrutture e servizi da minacce informatiche, contribuendo così a una maggiore resilienza cibernetica in tutta l’Unione Europea.

Il coinvolgimento di numerose aziende in questi settori critici porterà, a cascata, anche il coinvolgimento della catena di fornitura, con richieste contrattuali severe sulla sicurezza informatica.

Le misure di sicurezza richieste

La Direttiva (UE) 2022/2555 impone diverse misure di sicurezza alle aziende coinvolte, al fine di garantire un elevato livello di cibersicurezza. Le principali misure di sicurezza includono:

  1. Politiche di analisi dei rischi: Le aziende devono sviluppare e mantenere politiche per identificare e valutare i rischi associati alla sicurezza informatica.
  2. Strategie per la gestione degli incidenti: È necessario avere piani e procedure in atto per gestire e rispondere agli incidenti di sicurezza informatica. Le aziende sono anche obbligate a notificare alle autorità competenti qualsiasi incidente significativo di sicurezza informatica che possa avere un impatto sui servizi essenziali o sui dati sensibili. La notifica deve avvenire entro un termine specificato dalla direttiva.
  3. Piani di continuità operativa: Le aziende devono prepararsi a garantire la continuità dei servizi anche in caso di incidenti di sicurezza.
  4. Sicurezza della catena di approvvigionamento: Le misure devono estendersi anche ai fornitori e ai partner, assicurando che la sicurezza sia mantenuta lungo tutta la catena di approvvigionamento.
  5. Gestione della Sicurezza del Software: Le aziende dovranno adottare procedure per garantire la sicurezza dell’acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informatici e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità ed i relativi aggiornamenti.
  6. Pratiche di igiene informatica: È fondamentale adottare buone pratiche di igiene informatica per prevenire attacchi e vulnerabilità.
  7. Misure tecniche, operative e organizzative: Le misure devono essere adeguate e proporzionate ai rischi identificati, mirando a proteggere i sistemi informatici e di rete da attacchi e a minimizzare l’impatto degli incidenti. Queste misure possono includere la crittografia, il controllo degli accessi, la protezione dei dati e la formazione del personale.
  8. Valutazione della conformità: Le aziende devono essere pronte a sottoporsi a valutazione della conformità per valutare l’efficacia delle misure di sicurezza intraprese e garantire che rispettino gli obblighi di sicurezza stabiliti dalla direttiva. Ciò può includere audit e controlli da parte di fornitori specializzati (es. Penetration Test e Vulnerability Assessment) delle autorità competenti.

Queste misure sono progettate per garantire che le aziende adottino un approccio proattivo alla sicurezza informatica, contribuendo così a una maggiore resilienza e protezione contro le minacce cibernetiche.

Le misure di sicurezza sono simili ai controlli previsti dalla nota ISO 27001 per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, ma quali sono le differenze? Chi è già certificato ISO 27001 o sta per farlo è già conforme alla NIS 2? Occorre fare alcune precisazioni.

Da un lato i controlli ISO 27001 (e linea guida ISO 27002) coprono uno spettro più ampio della sicurezza delle informazioni, dall’altro alcune misure di sicurezza richieste dalla NIS 2 sono più specifiche (es. gestione e notifica degli incidenti).

La NIS 2 è più orientata alla Cybersecurity ed alla protezione delle informazioni sensibili per il funzionamento delle infrastrutture critiche, mentre il campo di applicazione di un SGSI ISO 27001 può spaziare in diversi ambiti e, pertanto, potrebbe avere un perimetro più esteso di quello della NIS 2. Attenzione però che data breach di attività e servizi fuori dal perimetro della NIS 2 non possano coinvolgere attività e servizi critici entro il perimetro NIS 2.

Conclusioni

La Direttiva NIS 2 e il Decreto Legislativo 138/2024 rappresentano un passo importante nella protezione delle infrastrutture digitali e nella lotta contro il crimine informatico. Con l’adozione di misure più rigorose e la creazione di un sistema di cooperazione tra Stati membri, l’UE sta cercando di creare un ambiente digitale più sicuro e resistente.

Per diverse aziende l’interpretazione dell’ambito di applicazione, ovvero se sono obbligate o meno all’applicazione della NIS 2, non è semplice; si auspica chiarimenti da parte di ACN, molto attiva sull’argomento (si veda https://www.acn.gov.it/portale/faq/cloud).

Per le aziende italiane, la sfida non è solo adeguarsi alle nuove normative, ma farlo in modo proattivo, rafforzando la sicurezza informatica e costruendo una cultura della protezione che diventi parte integrante delle loro operazioni quotidiane.

Investire in cybersecurity non è più un’opzione: è una necessità imprescindibile per proteggere i dati, la privacy e la reputazione di ciascuna organizzazione. Con il Decreto 138/2024, l’Italia compie un passo decisivo verso una maggiore protezione delle sue reti e sistemi informativi, rafforzando la fiducia nel sistema digitale europeo.

Le nuove ISO 27001 e ISO 27002

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In quest’articolo andremo a commentare le nuove revisioni delle due più importanti norme della famiglia ISO 27k, avvenute nel corso del 2022:

  • ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
  • ISO IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls

La seconda è stata anche pubblicata dall’UNI con il prefisso UNI CEI EN alcuni mesi fa, ma di fatto l’Ente di Normazione Italiano si è astenuto dal tradurre le 170 pagine di norma, limitandosi alla traduzione del titolo (“Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy – Controlli di sicurezza delle informazioni”) e poco più, lasciando molti delusi visto che la precedente versione era stata tradotta. Ora ci si aspetta la pubblicazione della UNI CEI EN ISO 27001 con traduzione in italiano che dovrebbe costare pochi sforzi viste le limitate differenze rispetto alla versione precedente e le similitudini con altre norme con struttura HLS. Aspettative che non dovrebbero andare eluse visto che la ISO 27001 è anche una norma certificabile.

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Valutazione del rischio per la sicurezza delle informazioni vs. valutazione del rischio privacy

In un precedente articolo abbiamo trattato della valutazione del rischio privacy per adempiere ai requisiti del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali), ma chi ha o deve implementare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni come deve considerare la valutazione dei rischi sui trattamenti di dati personali? Tale valutazione è implicita nella valutazione dei rischi sulla sicurezza delle informazioni, ovvero è un “di cui” di essa? Oppure, come sostengono alcuni esperti di privacy, è tutta un’altra cosa e va considerata separatamente? Cerchiamo di chiarire questi aspetti.

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La norma UNI 11697:2017 e la figura del DPO

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L’UNI dichiara che “La norma definisce i profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali coerentemente con le definizioni fornite dall’EQF e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla UNI 11621-1 Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF“. Leggi tutto

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Nella pagina Documenti di questo sito è possibile scaricare il testo ufficiale (ora anche per gli utenti non registrati).

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha pubblicato un’apposita guida (http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati ). Leggi tutto

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