Valutazione del rischio per la sicurezza delle informazioni vs. valutazione del rischio privacy

In un precedente articolo abbiamo trattato della valutazione del rischio privacy per adempiere ai requisiti del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali), ma chi ha o deve implementare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni come deve considerare la valutazione dei rischi sui trattamenti di dati personali? Tale valutazione è implicita nella valutazione dei rischi sulla sicurezza delle informazioni, ovvero è un “di cui” di essa? Oppure, come sostengono alcuni esperti di privacy, è tutta un’altra cosa e va considerata separatamente? Cerchiamo di chiarire questi aspetti.

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Il (web)marketing ai tempi del GDPR

Con l’avvento del GDPR si è complicata la gestione della privacy dei destinatari delle azioni di web marketing, attraverso strumenti quali mail-marketing, newsletter, social network, cookie, pixel, beacon, ecc.. Con l’evoluzione della tecnologia legata ai cookie ed altre tecnologie similari anche una semplice navigazione di un sito internet a scopo puramente informativo sta diventando sempre più complicata, sia per il gestore del sito, sia per i “naviganti” che si trovano a dover accettare cookie policy, informative privacy e trattamenti consentiti che se si leggesse tutto si impiegherebbe più tempo rispetto a quello dedicato alla lettura dei contenuti veri del sito. Leggi tutto

La conservazione dei dati al tempo del GDPR

Il principio di limitazione dei tempi di conservazione dei dati personali è stato incluso nel Regolamento UE 679/2016 (il c.d. GDPR) ed è ribadito in diversi punti del Regolamento stesso. Ad esempio, al considerando 39 troviamo scritto:

“…Da qui l’obbli­go, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il tito­lare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la veri­fica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati per­sonali inesatti siano rettificati o cancellati.” Leggi tutto