Il recente provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (8 aprile 2010) ha aggiornato le regole precedentemente emanate sulla gestione della videosorveglianza.
Il Garante ha precisato che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini fisse o in movimento si configura come trattamento di dati personali. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Premesso che la videosorveglianza può essere utilizzata senza consenso degli interessati (soggetti ripresi) a fini di sicurezza (prevenzione di reati contro la persona e la proprietà, sicurezza stradale, ecc.) da enti pubblici e privati, l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell’ambito delle linee di trasporto urbano. Il tutto puchè venga garantito un corretto bilanciamento di interessi nella videosorveglianza e l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (ad es. prevenzione di reati o individuazione dei soggetti che li hanno commessi).
Il Garante ha altresì disposto che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile in allegato al provvedimento in oggetto e liberamente scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it .
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze: in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
Il supporto con l’informativa:
- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti di videosorveglianza;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
Il Garante ritiene auspicabile che l’informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13, comma 1, del Codice (D.lgs 196/2003), disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).