Alcune novità nel nuovo provvedimento del Garante della Privacy sulla videosorveglianza

Se i trattamenti di dati personali sono effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le forze di polizia, l’attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati (che devono dunque essere avvertiti che le riprese sono visionate dalla polizia o dai Carabinieri). A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa “minima” – indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia – riportato in fac-simile in allegato al provvedimento in oggetto ed anch’esso liberamente scaricabile dal sito internet del Garante. Nell’ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto.

Quando poi vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare, i trattamenti di dati personali nell’ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall’Autorità per la Protezione dei Dati Personali come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare. Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza.

Deve essere sottoposto a verifica preliminare l’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza nei casi in cui le relative modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nel provvedimento in oggetto e nel Codice.

Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l’allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un’attività investigativa in corso.

Resta inteso che il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza, non rientrante nelle ipotesi previste in precedenza, non deve essere sottoposto all’esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo avvenga con modalità conformi al provvedimento del Garante. Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell’Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso. Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

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