Uno degli aspetti fondamentali del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016, noto anche come GDPR) è costituito da Diritti dell’interessato, i cui requisiti sono descritti al Capo III del Regolamento stesso. Ed uno dei principali documenti (forse il principale) che ogni organizzazione ha predisposto per dimostrare il corretto adempimento a questo elemento è costituito dall’Informativa.
In realtà il Regolamento, agli articoli 12, 13 e 14 non cita il termine “Informativa”, ma “informazioni da fornire all’interessato”, ma ciò non cambia la sostanza, per cui quasi tutte le organizzazioni del nostro Paese, forse anche per continuità con la normativa precedente (D. Lgs 196/2003), hanno predisposto una o più informative per il trattamento di dati personali.
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