Al comma 4 dell’ art. 14 del c.d. “Decreto semplificazioni” in corso di conversione in Legge al parlamento si cita:
” 4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
…(omissis)
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita’ (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)”. ”
Fermo restando chetale riduzione o soppressione di controlli non riguarda le leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle in materia fiscale, questo provvedimento fornisce un vantaggio tangibile allimprese certificate, ma investe di maggiori responsabilità gli Organismi di Certificazione che rilasciano la certificazione di sistemi. E a chi controlla gli Organismi di Certificazione!?