Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile stabilisce che l’avvio dell’operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate (registro f-gas), che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni al fine di garantire a tutte le imprese la possibilità di iscriversi.
Dunque le imprese potranno ottenere il certificato provvisorio iscrivendosi al Registro entro l’11/06/2013, poi quello definitivo entro il 09/10/2013, dopo la certificazione (dell’attuazione del piano della qualità) da parte dell’Organismo accreditato, indicando il personale impiegato per quest’attività, che deve essere, pertanto, già iscritto al Registro.
Tale proroga consentirà ai soggetti interessati di frequentare con più tranquillità il corso per l’ottenimento del cosiddetto “Patentino del Frigorista” e di concentrarsi successivamente sulla redazione ed attuazione del Piano della Qualità.
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Viceversa si ricorda che
E’ stato pubblicato sulla GU del 28 marzo 2013 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2013 il provvedimento (D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26) che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Il provvedimento prevede specifiche sanzioni a fronte delle violazioni del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati, di recupero di gas fluorurati e degli obblighi a carico delle imprese.
Sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni, di controllo dell’uso, di immissione in commercio e di iscrizione al Registro.
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Riportiamo sotto i commi 2 e 3 dell’art. 3 ed il comma 2 dell’art. 5 di suddetto D.Lgs che stabiliscono le sanzioni a carico di chi non si serve di personale ed imprese certificate nel registro f-gas.
“2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.”
“2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.”