Passando alla sezione 5 “Requisiti strutturali” notiamo che al punto 5.1 Requisiti amministrativi è richiesto che:
a) L’OdI sia un soggetto giuridico o parte definita di esso, in modo che possa assumere le responsabilità legali per le proprie attività di ispezione (punto 5.1.1).
b) Siano presenti adeguate coperture delle responsabilità derivanti dalle proprie attività (5.1.4) quali ad es. assicurazione per rischio civile e professionale o riserve finanziarie.
c) L’OdI possieda documentazione descrittiva delle condizioni contrattuali (5.1.5), ad es. Regolamento o Condizioni Generali del servizio.
Riguardo al punto (b) il principio, sicuramente condivisibile, dovrebbe essere meglio regolamentato a fronte della legislazione e della giurisprudenza in vigore in Italia relativamente al settore delle costruzioni di opere pubbliche, per il quale, peraltro, i regolamenti ACCREDIA forniscono maggiori dettagli. Infatti le polizze assicurative stipulate dagli OdI operanti nel settore della verifica dei progetti ai fini della validazione presentano alcuni lati oscuri:
- la copertura assicurativa che si attiva in caso di contenzioso è quella in vigore al momento della richiesta di risarcimento danni, non quella in vigore al momento di effettivo svolgimento del servizio di verifica; conseguentemente l’OdI dovrà avere sempre una copertura assicurativa, anche in caso di cessazione dell’attività ispettiva, per cautelarsi da eventuali “sinistri” per attività occorse nel passato?
- Le stazioni appaltanti, forti di una interpretazione del DPR 207/2010 piuttosto discutibile, richiedono sovente la copertura della polizza fino a collaudo dell’opera sottoposta a verifica progettuali, ma in caso di procedimenti che durano numerosi anni come è possibile rendere effettivo ciò? E se l’opera non viene mai realizzata (cosa non infrequente nel nostro Paese)?
- Quali riserve finanziarie possono integrare le coperture di polizze che potrebbero non essere sufficienti in caso di spese legali ingenti non coperte dall’assicurazione?
Si noti, poi, che è stato eliminato il requisito della vecchia norma che richiedeva una revisione contabile indipendente. Tale aspetto, se da un lato semplifica gli oneri a carico dell’Organismo, dall’alto riduce le garanzie di una condotta amministrativo-contabile irreprensibile.
Il punto 5.2 Organizzazione e direzione sancisce che l’OdI deve essere strutturato e diretto in modo da salvaguardare l’imparzialità (5.2.1) e riprende, con lievi modifiche e chiarimenti, quanto richiesto dall’edizione precedente circa la presenza di uno o più responsabili tecnici ed eventuali sostituti dello stesso e delle relative caratteristiche (non deve necessariamente essere un dipendente effettivo dell’OdI). Per il settore delle costruzioni in Italia le caratteristiche del direttore tecnico sono ulteriormente dettagliate dai regolamenti specifici RG.03 e RT.07 ACCREDIA.
Organigramma e mansionario dell’OdI restano un obbligo legato anche alla descrizione delle competenze richieste al personale della sezione successiva (punto 6.1.4).
Maggiori dettagli su aspetti amministrativi sono forniti dai regolamenti ACCREDIA che richiedono particolari garanzie sul Bilancio d’Esercizio dell’OdI.