La nuova norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”, che regolamenta l’attività degli Organismi di Ispezione (OdI) di ogni tipo, entrerà completamente in vigore dal marzo 2015, ma tutti gli OdI, per mantenere la validità del certificato di accreditamento, dovranno adeguarsi ad essa entro tale data e, dunque, al più tardi nel corso della verifica di sorveglianza o rinnovo ACCREDIA in programma nel periodo marzo 2013 – febbraio 2014. In ragione di ciò tutti gli OdI stanno già adeguando il loro sistema di gestione a tale norma per trovarsi pronti al momento della visita degli ispettori ACCREDIA.
La nuova ISO 17020:2012 manda in archivio la vecchia UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 (la cui (versione italiana corrispondente equivale alla UNI CEI EN 45004:1996), che era stata pubblicata quando le norme della serie ISO 9000 erano sensibilmente diverse. Ciò ha portato ad un po’ di confusione in alcune gare pubbliche da parte di Stazioni Appaltanti nella valutazione della valenza del requisito di accreditamento ISO 17020 anche come conformità alla norma ISO 9001, cosa evidentemente non vera in quanto i requisiti ISO 9001:2000 o 2008 sono più ampi dei requisiti del sistema qualità come richiesto dalla ISO 17020:2005 alias UNI 45004:1996. Ora questa ambiguità è stata dissolta e la sezione 8 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 chiarisce ogni situazione, indicando i requisiti minimi del sistema qualità di un OdI, che sono automaticamente soddisfatti dagli OdI che dispongono anche di certificazione ISO 9001:2008. Resta comunque strano il fatto che, per soddisfare alcuni requisiti di gara (oppure semplicemente per risparmiare sui costi di partecipazione agli appalti pubblici) alcuni OdI abbiano ottenuto la certificazione da Organismi di Certificazione che in alcuni casi sono loro concorrenti (alcuni OdI, infatti, sono anche Organismi di Certificazione, magari con strutture gemelle appartenenti alla stessa Casa Madre).
Oltre a questo aspetto la nuova ISO 17020 ha introdotto qualche novità importante, alcune delle quali assumono connotati diversi a seconda del contesto nel quale si applicano. Infatti la medesima norma ISO 17020 costituisce il riferimento per l’accreditamento di organismi di ispezione su prodotti di tipo manifatturiero, processi, sistemi ed anche di organismi che effettuano controlli tecnici su progetti e loro realizzazione di opere nel settore costruzioni. Soprattutto quest’ultimo settore deve soddisfare dei requisiti regolamentari e di legge suppletivi, alcuni di essi specifici nel nostro Paese a fronte della normativa sugli Appalti Pubblici.
Una prima fonte interpretativa della ISO 17020 è costituita dalla Guida EA IAF/ILAC:A4, che però è rimasta alla versione del 2004 ed è in corso di revisione, e dai regolamenti generali (RG) e tecnici (RT) pubblicati da ACCREDIA, ente unico per l’accreditamento in Italia. Al momento però il regolamento RG.03 per l’accreditamento degli organismi di ispezione non è stato ancora revisionato da ACCREDIA con riferimento alla nuova norma, anche se alcuni elementi interessanti possono essere tratti dal regolamento RT.33 (Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in conformità al “Protocollo ITACA”) recentemente pubblicato. Esso, infatti, tratta di requisiti aggiuntivi per gli OdI accreditati secondo la ISO 17020 che operano nel settore della verifica dei progetti e nei controlli di esecuzione di opere di edilizia civile e desiderano qualificarsi per la verifica secondo il suddetto Protocollo ITACA.
Restando nei settori di accreditamento della verifica dei progetti e dei controlli in fase di esecuzione di opere di edilizia civile ed infrastrutturale, segnaliamo il regolamento tecnico RT.07 (Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori di accreditamento: 1. Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in gene-rale e relative opere impiantistiche, opere di presi-dio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica 2. Opere impiantistiche industriali 3. Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni) ed il regolamento RT.10 (Criteri generali di valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni), quest’ultimo di revisione meno recente, come si evince dai riferimenti a SINCERT nel titolo.
Per completare l quadro dei requisiti cogenti per l’accreditamento degli OdI del “settore costruzioni” occorre comprendere il D.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice degli Appalti Pubblici) ed il relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010. Come si vede il contesto di riferimento per gli OdI che operano nella verifica di progetti e controlli tecnici sulla realizzazione di opere pubbliche è abbastanza articolato e complesso.
Passiamo dunque ad esaminare gli elementi fondamentali della nuova norma.