La norma UNI 10721 per il controllo tecnico della qualità dei progetti e delle opere
La norma UNI 10721:2012 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere di ingegneria civile” è stata recentemente oggetto di un seminario presso la sede UNI. Esaminiamone gli aspetti salienti evidenziati commentandone le principali criticità applicative.
La nuova norma UNI 10721 si inserisce nel campo del Controllo tecnico applicato all’edilizia e alle opere di ingegneria civile e trae le sue origini da due capisaldi fondamentali con la finalità ottimizzare la qualità del costruito:
- Dalla constatazione della complessità del processo di costruzione nel quale operano numerosi soggetti (committenti pubblici e privati, progettisti, direttori dei lavori, imprese esecutrici, subappaltatori, compagnie di assicurazioni,…).
- Dalla convinzione, condivisibile, che un controllo “standardizzato” e operato in qualità possa portare ad una migliore qualità delle opere e, quindi, a minori costi complessivi.
Questo secondo punto è supportato dalle evidenze oggettive di numerose opere, soprattutto pubbliche, che vengono a costare molto di più del previsto alla collettività e talvolta restano addirittura incompiute. In tutte q situazioni una maggiore qualità nel processo edilizio avrebbe sicuramente evitato simili sprechi per la collettività.
La norma definisce l’attività di controllo tecnico ed i criteri generali concernenti l’affidamento di tale servizio ed è applicabile nell’ambito di tutti i contratti di controllo, ma può anche costituire una base per forme di certificazione della qualità di una costruzione, cioè della rispondenza garantita a tutti o ad alcuni requisiti fondamentali stabiliti a priori.
La norma UNI 10721 consente di avere un riferimento comune che permette a tutti i soggetti coinvolti di agire in modo coordinato e di affiancare alle verifiche “tradizionali” (controlli dell’impresa esecutrice, controlli della Direzione Lavori, Collaudi istituzionali) un’attività di controllo affidata ad organismi terzi che garantisce al committente la reale qualità dell’opera, sotto il profilo della durabilità e prevenzione dei rischi ma anche della fattibilità e del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione.
Una siffatta norma di controllo complessivo è da un lato uno standard da applicare a tutte le fasi del processo produttivo, possibilmente a partire da quelle iniziali; dall’altro costituisce una metodologia propria degli organismi di ispezione indipendenti (OdI), ma anche un riferimento condiviso per qualunque tipo di operatore.
La UNI 10721:2012 tiene conto del complesso quadro normativo esistente (spesso cogente) e ne integra i contenuti e/o le carenze di applicazione; è, inoltre, modulabile ai fini di una valutazione probabilistica del rischio, senza entrare, però, in dettagli sul calcolo dell’entità del rischio, trattato diffusamente in altre norme e linee guida UNI ed ISO (UNI ISO 31000, ISO 31010, ISO Guide 73, ISO/IEC 27005).
La norma comprende tutti gli aspetti del controllo di qualità, ma in modo sufficientemente elastico da potersi adattare alle specifiche opere oggetto del controllo.
Gli oggetti del controllo tecnico delineati dalla UNI 10721:2012 sono:
- il progetto esecutivo e/o costruttivo;
- l’esecuzione dell’opera;
- Gli elaborati destinati alla tracciabilità dell’opera ai fini di uso, esercizio, manutenzione, ecc (as built, manuali di uso e manutenzione, ecc.).
La prima fase di controllo trattata dalla norma è la verifica del progetto, sotto gli aspetti di:
• Controllo di completezza, chiarezza e coerenza;
• Controllo di affidabilità;
• Controllo di rispondenza dei requisiti della costruzione.
Tale controllo è determinante nel fissare i punti cardine del progetto e definire le relazioni tra esigenze e soluzioni progettuali ed è anche in linea con il Codice degli Appalti Pubblici e il Regolamento a livello di principi generali ed aspetti del controllo (definiti dal DPR 207/2010 che regolamenta, tra l’altro, l’attività di verifica del progetto di opere pubbliche ai fini della sua validazione).
Per quanto riguarda la verifica della esecuzione, viene stabilita la necessità di redigere – da parte dell’OdI -un piano dei controlli comprendente:
- I momenti della lavorazione ritenuti critici che saranno oggetto di verifica;
- La frequenza dei controlli da effettuare a campione;
- I controlli interni dell’impresa su materiali e lavorazioni da rendere disponibili all’organismo di ispezione.
L’attività ispettiva di controllo prende in esame i risultati dei controlli esercitati dai diversi soggetti, li completa, li sistematizza e li interpreta al fine di ottenere una valutazione risultante da correlare al livello di rischio prefissato a cui è connessa anche la frequenza dei controlli effettuati in cantiere.
Il ciclo virtuoso del controllo in fase di esecuzione comprende, dunque, la definizione dei requisiti stabiliti per l’opera – che nascono dalle esigenze che dovrà soddisfare e comprendono naturalmente i requisiti cogenti applicabili. Il successivo esame del progetto serve a determinare le criticità dell’intervento e – quindi – la determinazione dei controlli da effettuare con la relativa frequenza e metodi di campionamento da applicare. Lo sviluppo del piano dei controlli (definito come il “Documento elaborato dall’organismo di ispezione, che pianifica l’attività di controllo in cantiere, ivi compresi i punti e le modalità di interfacciamento con i controlli interni dell’impresa e quelli della Direzione Lavori. Nel piano dei controlli sono anche individuati i punti critici del processo di costruzione nei quali l’organismo di ispezione intende intervenire”) presuppone una valutazione dei rischi (rischio = “Combinazione della probabilità di accadimento di un evento dannoso e delle conseguenze di quell’evento”) dell’intervento ovvero una identificazione dei possibili eventi negativi per la qualità dell’opera con la corrispondente valutazione dell’impatto sull’opera e la misura della relativa probabilità di accadimento di tali eventi. I rischi così ponderati e classificati come più importanti saranno monitorati attraverso i controlli in fase di esecuzione.
L’Appendice A (informativa) della norma riporta i criteri guida per l’individuazione del contenuto del controllo tecnico in relazione ai requisiti della costruzione del tipo “Edilizia” (in futuro ci si auspica che possano essere pubblicate altre appendici per altre tipologie di opere, ad esempio per le opere infrastrutturali).
I requisiti della costruzione recepiti dalla norma sono quelli del C.P.R. 305; i 7 requisiti fondamentali richiesti ad una costruzione, secondo il Regolamento U.E. n. 305/2011 sono:
- Resistenza meccanica e stabilità;
- Sicurezza in caso di incendio;
- Igiene, salute e ambiente;
- Sicurezza e accessibilità nell’uso;
- Protezione contro il rumore;
- Risparmio energetico e ritenzione del calore;
- Uso sostenibile delle risorse naturali.
Tali requisiti fondamentali che seppur espressamente normati, spesso non sono facili da recuperare visto l’ampio panorama della normativa cogente (N.T.C., norme per la marcatura CE dei prodotti, ecc.).
Per ognuno di tali requisiti nell’Appendice sono poi indicati i controlli specifici da effettuare sulla costruzione o sue parti, descritti secondo il seguente schema:
a) Esplicitazione del requisito: è la descrizione del requisito così come formulata nel Regolamento UE n. 305/2011.
b) Oggetto dei controlli: sono specificate le parti della costruzione (strutture, finiture e impianti) che sono chiamate in causa ai fini del soddisfacimento dello specifico requisito in esame.
c) Controllo del progetto: vengono descritti i controlli da effettuare ai fini di una verifica sia formale che sostanziale degli aspetti del progetto relativi allo specifico requisito in esame.
d) Controllo della esecuzione: relativamente allo specifico requisito, devono essere controllati, seguendo il piano dei controlli, la rispondenza dell’esecuzione al progetto ed ai suoi elaborati, il corretto interfacciamento con il piano della qualità dell’impresa (obbligatorio per le imprese certificate ISO 9001), la correttezza dei dati di controllo acquisiti da altri soggetti, con loro eventuale integrazione, la correttezza e completezza delle certificazioni, attestazioni, ecc. relative a materiali e componenti.
La norma comunque mette in evidenza luci ed ombre del controllo di parte terza. Se da un lato la codificazione dei controlli garantisce una maggiore qualità delle costruzioni, soprattutto per definire con chiarezza esigenze, obiettivi in fase di progettazione e rispetto dei tempi, dei costi e della qualità in fase di esecuzione; dall’altro vengono allocate risorse insufficienti ai controlli, spesso relegati a mere due diligence svolte per fini assicurativi su edifici ormai completati.
Quest’ultimo aspetto, riguardante i controlli a fini assicurativi, mette in evidenza le enormi problematiche dei controlli in esecuzione per il rilascio della polizza decennale postuma, descritte nell’evento UNI precedentemente citato, ma alle quali non si sta ancora cercando di porre rimedio. In particolare la necessità per l’impresa di stipulare una polizza che implica l’esecuzione obbligatoria di un controllo di parte terza comporta spesso la volontà di risparmiare il più possibile sui costi del controllo, ovvero far svolgere il controllo solo sulla parte strutturale dell’edificio e/o rimandare il controllo ad opera finita, quando l’Organismo incaricato del controllo non è più in grado di svolgere determinati controlli – anche critici – che necessariamente dovevano essere svolti in itinere.
Il punto critico è che l’Appaltatore e l’Assicuratore firmano un compromesso di polizza che non è coerente con il contratto di controllo tecnico sottoscritto dall’Appaltatore stesso con l’Organismo di Controllo (normalmente un organismo di ispezione di tipo A accreditati secondo la ISO 17020) ed il “profilo del controllo” non è “gestito” dall’Assicuratore. Di conseguenza non si ha nessuna garanzia che il contenuto del profilo sia adeguato e che il controllo sia riferito a tutti i sottosistemi oggetto di garanzia diretta.
Nella pratica si rileva pertanto una notevole disomogeneità nel profilo di controllo tra i Controllori Tecnici in relazione a controllo del progetto, numero di visite in cantiere, attività durante le visite, know-how dell’ispettore, check-list impiegate, ecc..
I Controllori al momento non dispongono di dati statistici utili a definire modalità di campionamento affidabili su base statistica e ciò rende disomogenei i controlli effettuati con una conseguente tendenza al livellamento verso il minor costo, ovvero verso il minimo controllo. Inoltre, nel caso che emergano criticità durante i controlli, l’Impresa appaltatrice può esercitare “pressioni” sul Controllore, che viene pagato dall’Impresa.
In conclusione ci si augura che lo sforzo notevole per produrre questa revisione della norma – nata con l’obiettivo di garantire la sicurezza nelle costruzioni ed anche l’eticità e legalità delle opere attraverso la sinergia dei controlli documentati nel piano dei controlli per la normalizzazione del rischio – non venga vanificato dal “sistema” oramai imperante che relega spesso i controlli sulla progettazione ed esecuzione delle opere come ostacoli burocratici alla realizzazione di opere pubbliche che, spesso, falliscono l’obiettivo per il quale sono state concepite in termini di utilità, tempi e costi.