Organismi che effettuano verifiche ai sensi del DPR 462/2001: cosa serve per l’accreditamento ACCREDIA

Come ormai noto gli organismi abilitati alle verifiche secondo il D.P.R. 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”) hanno l’obbligo di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (“Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”) in base alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dagli accordi stipulati da quest’ultimo con ACCREDIA.

Con un’apposita circolare – la 29 del 2017 – l’Ente unico di accreditamento, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, ha reso noto le modalità particolari di espletamento di tali pratiche. Oltre a ciò sono stati stabiliti alcuni requisiti aggiuntivi o integrativi della ISO 17020, della Linea Guida ILAC P15 e dei Regolamenti Accredia per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione che operano in questo settore particolare.

Relativamente alle procedure di accreditamento, gli Organismi (OdI) sono stati suddivisi in due gruppi, in base alla data di scadenza dell’abilitazione. Il primo gruppo doveva presentare domanda di accreditamento ad ACCREDIA entro il 30 novembre 2017, il secondo dovrà farlo entro il 30 giugno 2018.

Ciò non significa che gli Organismi dovranno essere pronti ad essere accreditati ISO 17020 entro tali date, ma semplicemente che abbiano presentato domanda. Ma cosa significa ciò in pratica?

Oltre alla compilazione della domanda (che include solo informazioni societarie), reperibile sul sito ACCREDIA, gli organismi dovranno presentare una serie di documenti riepilogati nel seguito:

  • Manuale del Sistema di Gestione;
  • Nome, titolo di studio e Curriculum vitae del Responsabile Tecnico e del suo Sostituto;
  • Organigramma nominativo con compiti e responsabilità;
  • Statuto;
  • Ultimo bilancio disponibile con revisione contabile indipendente;
  • Polizza Assicurativa;
  • Regolamento o documento equivalente per la gestione delle attività di ispezione per le quali è richiesto l’accreditamento;
  • Elenco controllato degli Ispettori ed Esperti e relativi curricula vitae;
  • Elenco delle Procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attività dell’Organismo;
  • Procedura di qualifica degli Ispettori o documenti equivalenti;
  • Copia tipo dei Piani di Ispezione;
  • Elenco dei Soggetti (organizzazioni o persone) in possesso di Rapporti di Ispezione rilasciati dall’Organismo (in questo visto che si tratta di Organismi che operano da tempo nel settore, credo sia sufficiente un elenco recente dei clienti per i quali sono state effettuate ispezioni come organismo abilitati dal Ministero).

Anche se l’elenco potrebbe spaventare, occorre ricordare che si tratta di Organismi che già operano con abilitazione Ministeriale in questo settore e dovrebbero già disporre di molte delle informazioni sopra elencate in forma documentata.

Probabilmente gli interventi più consistenti sulla documentazione già esistente si dovranno apportare al Manuale del Sistema di Gestione (in pratica un Manuale Qualità), predisposto in accordo alla ISO 17020 alla Procedura di Qualifica degli Ispettori e al Regolamento.

Riguardo agli altri documenti occorre fare alcune precisazioni in base a quanto contenuto nella Circolare Accredia n. 29/2017, anche con riferimento alla Direttiva del’11 marzo 2002:

  • Nello Statuto non devono figurare attività in potenziale conflitto di interessi;
  • Oltre al Bilancio d0esercizio è richiesta una revisione contabile indipendente (non più richiesta nell’ultima edizione della ISO 17020:2012);
  • La Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile Professionale deve coprire anche l’attività degli ispettori esterni (che, quindi, non devono sopperire con la propria polizza RC professionale) e deve avere un massimale di 1, 55 milioni di euro;
  • Responsabile Tecnico (o Direttore Tecnico) e suo Sostituto devono soddisfare appositi requisiti di competenze e devono essere dipendenti, titolari o soci operativi operanti in esclusiva per l’Organismo (tale requisito non è imposto per i Sostituti del Direttore Tecnico dalla ISO 17020);
  • Anche gli ispettori – interni ed esterni – devono soddisfare appositi requisiti di competenza e devono operare, per le attività di verifica oggetto di accreditamento, in esclusiva per l’Organismo.

La Circolare Accredia sopra menzionata specifica altri aspetti maggiormente restrittivi rispetto alla ISO 17020 ed alla ILAC P15:2016, in particolare:

  • Gli strumenti di misura, gestiti sotto controllo dell’Organismo, devono soddisfare particolari requisiti di conferma metrologica (si veda al riguardo anche la Linea Guida ILAC P10);
  • Gli ispettori non possono svolgere attività potenzialmente in conflitto di interesse – quali progettazione, installazione, manutenzione e commercializzazione di impianti elettrici – non solo relativamente all’oggetto ispezionato, ma rispetto a tutti gli oggetti simili (ovvero ogni impianto elettrico);
  • Sono richieste all’OdI apposite dichiarazioni sul possesso e l’impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Una volta presentata la domanda occorrerà attendere l’esame preliminare e la formulazione del preventivo da parte di ACCREDIA; una volta accettata l’offerta di ACCREDIA, l’Ente procederà all’esame documentale, che potrà comportare la richiesta di documenti integrativi. In caso di esito positivo di tale esame si procederà alla pianificazione della verifica ispettiva in sede ed alla verifica in accompagnamento presso i luoghi ove vengono svolte le verifiche degli impianti secondo il DPR 462/2001.

I tempi previsti da Accredia per effettuare la verifica ispettiva sono di circa 3 mesi dal ricevimento della domanda. Vista la numerosità degli Organismi che dovranno richiedere l’accreditamento entro giugno 2018, però, si può supporre che tali tempi si allunghino; comunque ogni singolo Organismo deve cercare di completare positivamente l’audit di ACCREDIA e la successiva delibera del Comitato di Accreditamento entro la scadenza della propria abilitazione, dopodiché potrà formulare al MISE la richiesta di rinnovo (o estensione) dell’accreditamento, che verrà naturalmente accolta solo in presenza di accreditamento ISO 17020.

Si vedano i precednti articoli su:




L’accreditamento ISO 17020 per gli organismi abilitati secondo il DPR 462/2001

Gli organismi abilitati alle verifiche secondo il D.P.R. 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”) si troveranno presto ad affrontare l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (“Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”) reso obbligatorio dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sono coinvolte oltre 230 organizzazioni collocate prevalentemente al Nord Italia (oltre la metà degli organismi) con un fatturato che – per la maggior parte di essi (oltre il 60%) – si posiziona al di sotto dei 500.000 euro.

Le attività svolte da tali organismi sono strettamente correlate alla Sicurezza ed Igiene sul Lavoro delle aziende che devono eseguire le verifiche di messa a terra degli impianti elettrici (ogni 5 anni o con frequenza biennale in determinate situazioni) servendosi dei verificatori di organismi abilitati secondo il DPR 462/2001.

L’obbligo di accreditamento ISO 17020 comporterà sicuramente un aggravio dei costi fissi per gli organismi che vorranno rimanere su un mercato che ha visto negli ultimi anni una forte concorrenza sui prezzi. Come per altri servizi obbligatori per legge, le Imprese spesso scelgono di rivolgersi a coloro i quali offrono il prezzo più basso, pur soddisfando i criteri minimi previsti dalla Legge. Tale sistema, ormai in uso in molte realtà, è sicuramente deleterio per il settore, spingendo gli organismi ad una lotta al ribasso dei prezzi, talvolta trascurando l’efficacia dei controlli e delle verifiche svolte.

Da questo punto di vista l’obbligo di accreditamento ACCREDIA è sicuramente un elemento positivo nell’accrescere l’affidabilità di tali servizi, strettamente correlati alla sicurezza delle persone che lavorano in azienda. Infatti le verifiche ACCREDIA, seppur onerose, potranno garantire un’applicazione più omogenea di metodi e procedure tecniche di verifica da parte degli organismi, a tutto vantaggio del mercato e della tutela della sicurezza delle aziende.

Indubbiamente l’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (si veda articolo sulla normaISO 17020) potrà risultare particolarmente impegnativo per piccole organizzazioni che non conoscono tale schema, soprattutto per quelle che non dispongono nemmeno di un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001. Il sistema qualità, infatti, costituisce un “di cui” del sistema ISO 17020 da implementare.

Fanno eccezione Organismi di Ispezione di grandi dimensioni (TUV Italia, RINA, ecc.) che dispongono già della struttura organizzativa, delle competenze e dell’assetto documentale per affrontare questo nuovo accreditamento senza particolari scossono.

Gli Organismi più piccoli dovranno, quindi, accorparsi a formare Organismi più grandi e strutturati oppure accreditarsi per conto proprio.

Per ottenere l’accreditamento ISO 17020 gli organismi già certificati ISO 9001 dovranno integrare il loro sistema qualità per rispondere ai requisiti della norma ISO 17020 e dei Regolamenti Accredia (RG.01.01, RG.01.04) e Linea Guida EA (ILAC P10, ILAC P15), magari approfittando – se già non lo hanno fatto – dell’adeguamento a ISO 9001:2015 della norma sulla qualità, per revisionare il sistema.

Per gli altri il lavoro sarà più lungo ed impegnativo, in quanto occorrerà adeguare il Manuale ed integrare le procedure esistenti.

Gli elementi più critici della ISO 17020 che dovranno essere affrontati dagli organismi abilitati secondo il DPR 462/2001 ritengo possano essere i seguenti:

  • Valutazione dei rischi di imparzialità e gestione dell’indipendenza;
  • Valutazione, qualifica e monitoraggio ispettori/verificatori;
  • Pianificazione (predisposizione del piano di ispezione) e rendicontazione delle attività di verifica (emissione del rapporto di ispezione/verifica);
  • Monitoraggio e controllo delle attività di verifica;
  • Gestione rapporti contrattuali con i clienti (Regolamento, offerte e contratti);
  • Gestione della taratura e controllo degli strumenti di misura;
  • Gestione della formazione del personale esterno;
  • Valutazione delle prestazioni, riesame di direzione e miglioramento.

Naturalmente occorrerà integrare la documentazione esistente (in misura maggiore se l’organismo non è certificato ISO 9001): manuale qualità, procedure, istruzioni operative, check-list e linee guida per lo svolgimento dell’attività.