Organismi che effettuano verifiche ai sensi del DPR 462/2001: cosa serve per l’accreditamento ACCREDIA

Come ormai noto gli organismi abilitati alle verifiche secondo il D.P.R. 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”) hanno l’obbligo di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (“Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”) in base alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dagli accordi stipulati da quest’ultimo con ACCREDIA.

Con un’apposita circolare – la 29 del 2017 – l’Ente unico di accreditamento, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, ha reso noto le modalità particolari di espletamento di tali pratiche. Oltre a ciò sono stati stabiliti alcuni requisiti aggiuntivi o integrativi della ISO 17020, della Linea Guida ILAC P15 e dei Regolamenti Accredia per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione che operano in questo settore particolare.

Relativamente alle procedure di accreditamento, gli Organismi (OdI) sono stati suddivisi in due gruppi, in base alla data di scadenza dell’abilitazione. Il primo gruppo doveva presentare domanda di accreditamento ad ACCREDIA entro il 30 novembre 2017, il secondo dovrà farlo entro il 30 giugno 2018.

Ciò non significa che gli Organismi dovranno essere pronti ad essere accreditati ISO 17020 entro tali date, ma semplicemente che abbiano presentato domanda. Ma cosa significa ciò in pratica?

Oltre alla compilazione della domanda (che include solo informazioni societarie), reperibile sul sito ACCREDIA, gli organismi dovranno presentare una serie di documenti riepilogati nel seguito:

  • Manuale del Sistema di Gestione;
  • Nome, titolo di studio e Curriculum vitae del Responsabile Tecnico e del suo Sostituto;
  • Organigramma nominativo con compiti e responsabilità;
  • Statuto;
  • Ultimo bilancio disponibile con revisione contabile indipendente;
  • Polizza Assicurativa;
  • Regolamento o documento equivalente per la gestione delle attività di ispezione per le quali è richiesto l’accreditamento;
  • Elenco controllato degli Ispettori ed Esperti e relativi curricula vitae;
  • Elenco delle Procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attività dell’Organismo;
  • Procedura di qualifica degli Ispettori o documenti equivalenti;
  • Copia tipo dei Piani di Ispezione;
  • Elenco dei Soggetti (organizzazioni o persone) in possesso di Rapporti di Ispezione rilasciati dall’Organismo (in questo visto che si tratta di Organismi che operano da tempo nel settore, credo sia sufficiente un elenco recente dei clienti per i quali sono state effettuate ispezioni come organismo abilitati dal Ministero).

Anche se l’elenco potrebbe spaventare, occorre ricordare che si tratta di Organismi che già operano con abilitazione Ministeriale in questo settore e dovrebbero già disporre di molte delle informazioni sopra elencate in forma documentata.

Probabilmente gli interventi più consistenti sulla documentazione già esistente si dovranno apportare al Manuale del Sistema di Gestione (in pratica un Manuale Qualità), predisposto in accordo alla ISO 17020 alla Procedura di Qualifica degli Ispettori e al Regolamento.

Riguardo agli altri documenti occorre fare alcune precisazioni in base a quanto contenuto nella Circolare Accredia n. 29/2017, anche con riferimento alla Direttiva del’11 marzo 2002:

  • Nello Statuto non devono figurare attività in potenziale conflitto di interessi;
  • Oltre al Bilancio d0esercizio è richiesta una revisione contabile indipendente (non più richiesta nell’ultima edizione della ISO 17020:2012);
  • La Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile Professionale deve coprire anche l’attività degli ispettori esterni (che, quindi, non devono sopperire con la propria polizza RC professionale) e deve avere un massimale di 1, 55 milioni di euro;
  • Responsabile Tecnico (o Direttore Tecnico) e suo Sostituto devono soddisfare appositi requisiti di competenze e devono essere dipendenti, titolari o soci operativi operanti in esclusiva per l’Organismo (tale requisito non è imposto per i Sostituti del Direttore Tecnico dalla ISO 17020);
  • Anche gli ispettori – interni ed esterni – devono soddisfare appositi requisiti di competenza e devono operare, per le attività di verifica oggetto di accreditamento, in esclusiva per l’Organismo.

La Circolare Accredia sopra menzionata specifica altri aspetti maggiormente restrittivi rispetto alla ISO 17020 ed alla ILAC P15:2016, in particolare:

  • Gli strumenti di misura, gestiti sotto controllo dell’Organismo, devono soddisfare particolari requisiti di conferma metrologica (si veda al riguardo anche la Linea Guida ILAC P10);
  • Gli ispettori non possono svolgere attività potenzialmente in conflitto di interesse – quali progettazione, installazione, manutenzione e commercializzazione di impianti elettrici – non solo relativamente all’oggetto ispezionato, ma rispetto a tutti gli oggetti simili (ovvero ogni impianto elettrico);
  • Sono richieste all’OdI apposite dichiarazioni sul possesso e l’impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Una volta presentata la domanda occorrerà attendere l’esame preliminare e la formulazione del preventivo da parte di ACCREDIA; una volta accettata l’offerta di ACCREDIA, l’Ente procederà all’esame documentale, che potrà comportare la richiesta di documenti integrativi. In caso di esito positivo di tale esame si procederà alla pianificazione della verifica ispettiva in sede ed alla verifica in accompagnamento presso i luoghi ove vengono svolte le verifiche degli impianti secondo il DPR 462/2001.

I tempi previsti da Accredia per effettuare la verifica ispettiva sono di circa 3 mesi dal ricevimento della domanda. Vista la numerosità degli Organismi che dovranno richiedere l’accreditamento entro giugno 2018, però, si può supporre che tali tempi si allunghino; comunque ogni singolo Organismo deve cercare di completare positivamente l’audit di ACCREDIA e la successiva delibera del Comitato di Accreditamento entro la scadenza della propria abilitazione, dopodiché potrà formulare al MISE la richiesta di rinnovo (o estensione) dell’accreditamento, che verrà naturalmente accolta solo in presenza di accreditamento ISO 17020.

Si vedano i precednti articoli su:




L’accreditamento ISO 17020 per gli organismi abilitati secondo il DPR 462/2001

Gli organismi abilitati alle verifiche secondo il D.P.R. 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”) si troveranno presto ad affrontare l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (“Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”) reso obbligatorio dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sono coinvolte oltre 230 organizzazioni collocate prevalentemente al Nord Italia (oltre la metà degli organismi) con un fatturato che – per la maggior parte di essi (oltre il 60%) – si posiziona al di sotto dei 500.000 euro.

Le attività svolte da tali organismi sono strettamente correlate alla Sicurezza ed Igiene sul Lavoro delle aziende che devono eseguire le verifiche di messa a terra degli impianti elettrici (ogni 5 anni o con frequenza biennale in determinate situazioni) servendosi dei verificatori di organismi abilitati secondo il DPR 462/2001.

L’obbligo di accreditamento ISO 17020 comporterà sicuramente un aggravio dei costi fissi per gli organismi che vorranno rimanere su un mercato che ha visto negli ultimi anni una forte concorrenza sui prezzi. Come per altri servizi obbligatori per legge, le Imprese spesso scelgono di rivolgersi a coloro i quali offrono il prezzo più basso, pur soddisfando i criteri minimi previsti dalla Legge. Tale sistema, ormai in uso in molte realtà, è sicuramente deleterio per il settore, spingendo gli organismi ad una lotta al ribasso dei prezzi, talvolta trascurando l’efficacia dei controlli e delle verifiche svolte.

Da questo punto di vista l’obbligo di accreditamento ACCREDIA è sicuramente un elemento positivo nell’accrescere l’affidabilità di tali servizi, strettamente correlati alla sicurezza delle persone che lavorano in azienda. Infatti le verifiche ACCREDIA, seppur onerose, potranno garantire un’applicazione più omogenea di metodi e procedure tecniche di verifica da parte degli organismi, a tutto vantaggio del mercato e della tutela della sicurezza delle aziende.

Indubbiamente l’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (si veda articolo sulla normaISO 17020) potrà risultare particolarmente impegnativo per piccole organizzazioni che non conoscono tale schema, soprattutto per quelle che non dispongono nemmeno di un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001. Il sistema qualità, infatti, costituisce un “di cui” del sistema ISO 17020 da implementare.

Fanno eccezione Organismi di Ispezione di grandi dimensioni (TUV Italia, RINA, ecc.) che dispongono già della struttura organizzativa, delle competenze e dell’assetto documentale per affrontare questo nuovo accreditamento senza particolari scossono.

Gli Organismi più piccoli dovranno, quindi, accorparsi a formare Organismi più grandi e strutturati oppure accreditarsi per conto proprio.

Per ottenere l’accreditamento ISO 17020 gli organismi già certificati ISO 9001 dovranno integrare il loro sistema qualità per rispondere ai requisiti della norma ISO 17020 e dei Regolamenti Accredia (RG.01.01, RG.01.04) e Linea Guida EA (ILAC P10, ILAC P15), magari approfittando – se già non lo hanno fatto – dell’adeguamento a ISO 9001:2015 della norma sulla qualità, per revisionare il sistema.

Per gli altri il lavoro sarà più lungo ed impegnativo, in quanto occorrerà adeguare il Manuale ed integrare le procedure esistenti.

Gli elementi più critici della ISO 17020 che dovranno essere affrontati dagli organismi abilitati secondo il DPR 462/2001 ritengo possano essere i seguenti:

  • Valutazione dei rischi di imparzialità e gestione dell’indipendenza;
  • Valutazione, qualifica e monitoraggio ispettori/verificatori;
  • Pianificazione (predisposizione del piano di ispezione) e rendicontazione delle attività di verifica (emissione del rapporto di ispezione/verifica);
  • Monitoraggio e controllo delle attività di verifica;
  • Gestione rapporti contrattuali con i clienti (Regolamento, offerte e contratti);
  • Gestione della taratura e controllo degli strumenti di misura;
  • Gestione della formazione del personale esterno;
  • Valutazione delle prestazioni, riesame di direzione e miglioramento.

Naturalmente occorrerà integrare la documentazione esistente (in misura maggiore se l’organismo non è certificato ISO 9001): manuale qualità, procedure, istruzioni operative, check-list e linee guida per lo svolgimento dell’attività.




La verifica dei progetti ai fini della validazione: nuove opportunità per i professionisti? – parte II

Drawing Compass and Graphing PaperLa regolamentazione della verifica dei progetti relativi ad appalti pubblici ai fini della validazione non è stata modificata sotanzialmente dall’uscita del nuovo Codice Appalti. Nel presente articolo, che segue la prima parte già pubblicata (La verifica dei progetti ai fini della validazione: nuove opportunità per i professionisti? parte I) su questo sito esaminiamo gliaspetti tecnici e gestionali che caratterizzano il servizio di verifica del progetto per Organismi di Ispezione e Società o Studi di Ingegneria.

Aspetti tecnci e procedurali della verifica

Cosa si intende per verifica del progetto

La verifica del progetto è trattata all’art. 26 del Codice degli Appalti. Essa è finalizzata ad accertare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

I criteri generali della verifica erano descritti all’art. 52 del DPR 207/2010, che però è stato abrogato insieme a tutto il CAPO II. In assenza di nuove disposizioni possono comunque essere ritenuti validi aspetti del controllo stabiliti dal DPR 207/2010:

  • affidabilità;
  • completezza ed adeguatezza;
  • leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
  • compatibilità;

intendendosi per:

a) affidabilità:

  • verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
  • verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

  • verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
  • verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
  • verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
  • verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
  • verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
  • verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

  • verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
  • verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
  • verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

  • la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
  • la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
  • inserimento ambientale;
  • impatto ambientale;
  • funzionalità e fruibilità;
  • stabilità delle strutture;
  • topografia e fotogrammetria;
  • sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
  • igiene, salute e benessere delle persone;
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • sicurezza antincendio;
  • inquinamento;
  • durabilità e manutenibilità;
  • coerenza dei tempi e dei costi;
  • sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica della documentazione da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti per ciascun livello della progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo), così come era riportato nel Regolamento DPR 207/2010 stesso.

All’art. 50 (Verifica della documentazione) del DPR 207/2010 erano pure esplicitate – con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati – le modalità di esecuzione delle verifiche come segue:

a) per le relazioni generali, è necessario verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo è necessario:

  • verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
  • verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
  • verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
  • verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
  • verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche si deve verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

  • le specifiche esplicitate dal committente;
  • le norme cogenti;
  • le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
  • le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, è necessario verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, si deve verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, si deve verificare che:

  • i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
  • i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
  • siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
  • i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
  • gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
  • i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
  • le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
  • i totali calcolati siano corretti;
  • il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto ai sensi di quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti;
  • le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;
  • i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e coordinamento è necessario verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera;

h) per il quadro economico è necessario verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 (ancora in vigore!) del DPR 207/2010;

i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Suddetti aspetti sono spesso riportati nei Disciplinari per il Servizio di Verifica delle Stazioni Appaltanti e, dunque, anche se non costituiscono più – almeno per il momento – un requisito di legge, tornano ad essere prescrittivi perché imposti dal Committente.

foto-30-08-2014-15-34-47-4608x3456In assenza di Disciplinari o Capitolati per la Verifica del Progetto restano comunque best practice e potrebbero essere affiancate dai contenuti della UNI 10721 che, mentre prima essendo normativa volontaria veniva in secondo piano rispetto ai requisiti di legge, oggi costituisce un valido criterio per determinare le modalità ed i criteri della verifica.

Altre parti del CAPO II abrogato del vecchio Regolamento non sono al momento state sostituite da prescrizioni equivalenti. In ogni caso le normative applicabili al controllo tecnico (ISO 17020, UNI 10721, UNI 10722,…) ed i regolamenti ACCREDIA definiscono le “regole del gioco” ed in particolare prevedono l’emissione di un Rapporto di Ispezione con caratteristiche e contenuti ben precisi.

Le responsabilità del soggetto preposto alla verifica

Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dal Codice, dalle Linee Guida ANAC e da eventuali successivi decreti attuativi del Codice, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

La specifica delle responsabilità del soggetto preposto alla verifica e le relative sanzioni, presenti al CAPO I del DPR 207/2010 non sono specificatamente presente nel nuovo Codice, ma l’opera, come detto, non è conclusa.

I costi della verifica

Circa i compensi per l’attività di verifica oggi la determinazione dei compensi per i servizi di ingegneria ed architettura è stabilita dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, dove nell’allegato sono stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa professionale per il supporto al RUP per i servizi di verifica ai fini della validazione del progetto.

Questi compensi dovrebbero poi essere posti a base di gara e l’aggiudicazione dovrebbe avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero il prezzo dovrebbe avere solo un certo peso nella determinazione dell’offerta migliore. In realtà gli aspetti relativi alla capacità tecnica e professionale del soggetto offerente (Organismo di Ispezione oppure società o studio di ingegneria), documentati attraverso un’offerta tecnica (Relazione organizzativo-metodologica) e la descrizione di alcuni servizi svolti nell’ambito della verifica di progetti di opere dell’appalto potrebbero essere non sufficientemente premianti a fronte di ribassi di prezzo molto elevati.

È opportuno chiedersi che controllo si ha sul servizio di verifica se le offerte al ribasso sul prezzo superano soglie inimmaginabili (nella realtà si sono registrati ribassi persino oltre il 70/80% su bandi di gara al massimo ribasso secondo il vecchio Codice)?

Se il bando di gara non prevede il controllo sulle offerte troppo basse e le eventuali giustificazioni richieste ai partecipanti sono verificate in modo troppo comprensivo, si rischia di svilire eccessivamente l’attività di controllo che, quindi, non potrà essere efficace e garantire, non solo il committente, ma la collettività che utilizzerà le opere realizzate dopo averle finanziate. In questo caso il presunto risparmio della Pubblica Amministrazione porta ad un aumento del rischio di sostenere maggiori costi in fase esecutiva, a causa della cattiva qualità della progettazione o, peggio, di realizzare opere pubbliche non efficienti e dannose per la collettività (si pensi a strade pericolose, scuole scarsamente fruibili, edifici pubblici non mantenibili con efficienza, edifici che sprecano risorse energetiche, ecc.).

Modalità di svolgimento della verifica

Passiamo ad esaminare il processo di verifica del progetto da un punto di vista tecnico-gestionale.

L’attività di verifica del progetto inizia al momento di consegna degli elaborati oggetto del controllo all’Organismo di Ispezione (o Società/Studio di Ingegneria ove applicabile) incaricato della verifica.

La prima fase del servizio consiste normalmente nel controllo dei documenti consegnati con il duplice scopo di:

  1. Verificare la congruenza degli elaborati consegnati con l’elenco degli stessi preparato dai progettisti relativamente a revisioni, date di emissione, argomenti, ecc..
  2. Verificare la completezza formale della documentazione rispetto ai requisiti cogenti stabiliti per il livello progettuale di riferimento (progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo ed esecutivo).

Mentre la prima fase potrebbe far emergere che gli studi o società di ingegneria non producono un elenco degli elaborati validi congruente con gli elaborati costituenti il progetto stesso, la seconda rivela talvolta che i medesimi organismi di progettazione non hanno nemmeno prodotto un progetto “formalmente” conforme ai requisiti in termini di documenti minimi ed indispensabili. Tali requisiti minimi sono banalmente contenuti nel vecchio Regolamento DPR 207, i cui contenuti seguenti restano attualmente in vigore:

  • per il progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica-economica) i documenti di progetto sono descritti nella Sezione I – Art. 17 e segg. del DPR 207/2010;
  • per il progetto definitivo i documenti progettuali descritti alla Sezione III – Art. 24 e segg. del DPR 207/2010;
  • per il progetto esecutivo i documenti progettuali descritti alla Sezione IV – Art. 33 e segg. del DPR 207/2010.

Questa verifica di completezza formale non dovrebbe essere trascurata dai soggetti coinvolti (R.P., progettisti ed organismo di verifica) in quanto potrebbe inficiare la successiva validazione del progetto.

Questa fase, cosiddetta di “ricezione” o “controllo documenti”, comprende un’identificazione fisica degli elaborati forniti su supporto cartaceo (etichettatura, timbro o altra forma di identificazione fisica come previsto dalla norma ISO 17020), un loro inserimento in apposito elenco informatizzato (database) e la generazione di un primo output dell’attività di controllo. In caso di problemi riscontrati sarebbe necessaria una risposta celere da parte dei progettisti per sanare le prime non conformità documentali. Teoricamente, se la situazione riscontrata fosse gravemente carente (assenza di numerosi elaborati essenziali), l’attività di verifica non potrebbe proseguire in modo proficuo fintantoché i progettisti non colmano le lacune evidenziate. La tradizionale urgenza delle Stazioni Appaltanti potrebbe aver imposto tempi di verifica ridotti, ma ogni impegno contrattuale di termini temporali per l’attività di verifica dell’Organismo (OdI o altri soggetti abilitati) nei confronti del Committente decade nel momento in cui il progetto non è formalmente completo.

Si iniziano a presentare in questa prima fase i primi problemi dovuti a contratti ed interessi contrastanti fra le parti, in gran parte dovuti ad una mancata osservanza dei requisiti di legge. Infatti la frequente assenza del documento preliminare alla progettazione (cfr. art. 15 comma 5 del DPR 207/2010, che resta ancora in vigore: «Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all’avvio della progettazione… » con le caratteristiche indicate ai commi 6 e 7) inficia in partenza il procedere del processo di progettazione e verifica secondo i principi della legge. È evidente che è responsabilità del committente della progettazione e del servizio di verifica (ovvero del responsabile del procedimento) garantire che siano presenti tutti gli input necessari al processo di progettazione e della sua verifica.

Se, come accade sempre più frequentemente, gli elaborati sono trasmessi al soggetto incaricato della verifica solo su supporto digitale, le cose anziché semplificarsi, si complicano. Infatti il formato digitale spesso non è gestito con adeguati crismi riguardo la sua integrità, la gestione delle revisioni e, soprattutto, l’autenticità. Proprio su quest’ultimo aspetto il Regolamento DPR 207, nella parte ancora in vigore, prevede che «Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.» (art. 15, comma 12) e tale requisito, in assenza di elaborato su supporto cartaceo debitamente firmato e timbrato, può essere garantito solo dalla firma digitale apposta secondo quanto previsto dalla nostra legislazione. Purtroppo l’impiego della firma digitale è molto raro nell’ambito della progettazione di opere di ingegneria civile o infrastrutturale.

In conclusione, l’attività dell’Organismo di verifica deve prevedere sia la gestione degli elaborati cartacei, sia la gestione dei file elettronici, con relativo dimensionamento degli archivi, nel primo caso, dello storage informatico, nel secondo, con un occhio alla sicurezza delle informazioni in entrambi i casi.

In questa prima fase l’Organismo di Ispezione individua anche il Gruppo di Ispezione (se non già stabilito in fase di offerta per il servizio, come prescrive la norma ISO 17020:2012), ovvero il team di ispettori che, per competenza, andranno a verificare i singoli elaborati. Per requisiti regolamentari (ACCREDIA) il gruppo di lavoro deve essere comunicato al committente prima dell’inizio della verifica; quest’ultimo ha facoltà di ripudiarlo, anche parzialmente, entro un termine stabilito (generalmente pochi giorni) per fondati motivi. Tale gruppo di ispezione dovrà essere guidato da un coordinatore o responsabile della verifica che sottoscriverà i rapporti di ispezione, fermo restando che, comunque, il rapporto conclusivo deve comunque essere sottoscritto anche dal responsabile tecnico (direttore tecnico) dell’organismo di verifica (ingegnere o architetto con esperienza professionale di almeno 10 anni, oltre ad altre competenze specifiche).

La seconda fase del servizio comprende l’assegnazione dei singoli elaborati agli ispettori e la pianificazione della qualità del servizio, ovvero il riesame e la trasformazione dei requisiti contrattuali in specifiche per la conduzione della verifica. La distribuzione degli elaborati dovrebbe essere supportata da un valido sistema informativo (software gestionale, archivi informatici o modulistica cartacea) per tenere sempre sotto controllo chi dovrà verificare che cosa.

Oltre agli ispettori competenti nelle rispettive discipline l’Organismo di Ispezione (o altro organismo abilitato alla verifica) deve assegnare alla commessa anche uno o più coordinatori che coordinino, appunto, il lavoro svolto dai vari ispettori.

Solo a questo punto inizia l’attività di verifica vera e propria, spesso supportata da check-list o istruzioni operative per cercare di ottenere una certa uniformità di giudizio (teoricamente lo stesso elaborato, verificato da due ispettori di pari competenze, dovrebbe produrre lo stesso esito della verifica).

Durante la verifica ogni ispettore necessita di un valido ed efficace strumento di registrazione dei rilievi in conformità ai requisiti normativi: qui le diverse metodologie adottate dai vari Organismi di Ispezione possono fare la differenza in termini di efficacia (ottenere una rendicontazione puntuale e priva di errori formali) ed efficiente (minimizzare l’impiego delle risorse, soprattutto quelle per il coordinamento dell’attività), tanto più quanto più sono numerosi gli elaborati da verificare (alcuni progetti di infrastrutture ne possono comprendere migliaia di elaborati).

I sistemi adottati per la gestione della registrazione degli esiti della verifica possono variare da moduli in formato Word, Excel o simili che riportano tutte le osservazioni rilevate dall’ispettore, suddivise per elaborato, disciplina o ispettore, a vere applicazioni Web che permettono agli ispettori (la maggior parte dei quali consulenti) di registrare l’esito dell’attività di verifica – dovunque essi si trovino purché sia disponibile un collegamento a internet – in moduli appositamente predisposti nel sistema informativo dell’Organismo. Naturalmente quest’ultimo approccio implica numerosi vantaggi:

  • consentire al personale incaricato del coordinamento di visualizzare i risultati della verifica man mano che vengono pubblicati dagli ispettori direttamente dal sistema informatico, evitando così di dover gestire centinaia ed a volte migliaia di file inviati per e-mail e contenenti i rilievi formulati dagli ispettori;
  • permettere un immediato controllo dell’attività “in progress” anche dal punto di vista dei contenuti, soprattutto relativamente alle verifiche di congruenza incrociate fra ispettori di diverse discipline che, inevitabilmente, devono comunque esaminare elaborati comuni (relazioni generali, computi, …);
  • consentire ai progettisti di fornire una risposta ai rilievi formulati dagli ispettori direttamente nel sistema informatico, garantendo maggior sicurezza rispetto ad ogni altro sistema;
  • fornire la possibilità al committente (R.P.) di esaminare l’andamento dell’attività quasi in tempo reale, sempre attraverso il collegamento internet con accesso riservato al sistema informativo dell’organismo di verifica.

Questa fase del controllo termina con l’emissione di un primo rapporto di ispezione intermedio che riferisce al committente dell’esito della verifica sugli elaborati consegnati. Tale rapporto – redatto seguendo precise prescrizioni normative e regolamentari (ACCREDIA) – comprende un elenco di rilievi, talvolta classificati per livello di criticità. Tali rilievi dovranno essere presi in carico dai progettisti che dovranno adeguare il progetto secondo le prescrizioni indicate.

Si entra così, con la consegna del rapporto di ispezione al committente ed ai progettisti nella terza fase del processo di verifica del progetto ai fini della validazione. Possono essere emessi più rapporti, cosiddetti intermedi, che documentano gli esiti, anche parziali, dell’attività di verifica su tutti o parte degli elaborati consegnati.

Come già premesso, i progettisti dovrebbero rispondere puntualmente, rilievo per rilievo, alle osservazioni/non conformità formulate dall’Organismo di Ispezione e, quindi, non c’è niente di meglio che un sistema informatico web-based, accessibile via internet in modo sicuro mediante apposite credenziali di autenticazione, per registrare le risposte dei progettisti. I sistemi che prevedono l’impiego di documenti di Office ovviamente non forniscono le medesime garanzie in termini di efficacia, efficienza e sicurezza dei dati (è difficile garantire che il progettista non abbia alterato il testo dell’osservazione o assicurare che il testo di alcun rilievo sia stato inavvertitamente cancellato o comunque alterato).

Questa fase di interazione con il progettista presenta numerose analogie con la fase in cui le organizzazioni con sistema di gestione certificato (o certificando) devono rispondere ad eventuali non conformità od osservazioni formulate dal proprio Organismo di Certificazione, il quale deve accettarle prima di procedere con l’iter di certificazione. Anche in queste situazioni i vari organismi hanno adottato metodologie diverse, dallo scambio di file di Office a sistemi web, ma la differenza fondamentale, rispetto alle verifiche sui progetti, sta nel fatto che i rilievi sono molto meno numerosi (alcuni progetti complessi possono far emergere centinaia di rilievi contro i pochi rilievi registrati dagli organismi di certificazione per ogni audit) e la controparte (organizzazione certificata rispetto all’organismo di progettazione) è normalmente più diligente nell’attuazione delle azioni correttive o delle correzioni delle non conformità.

Infatti, questa terza fase non fruisce in modo snello, perché spesso i progettisti non accettano – per motivazioni diverse – le osservazioni formulate dall’OdI e sono restii a modificare il progetto. Viceversa il responsabile del procedimento non esercita sempre il potere che avrebbe per pretendere la risoluzione completa di tutte le anomalie rilevate.

La quarta fase consiste nella riverifica da parte degli ispettori dell’Organismo degli elaborati revisionati e delle controdeduzioni dei progettisti. Al termine di questa fase per ogni rilievo l’Organismo incaricato della verifica deve determinare un esito finale del progetto, giudicando le risoluzioni proposte dai progettisti. Al proposito si ribadisce il fatto che la legge prevede che proprio che la verifica avvenga in contraddittorio con i progettisti.

Al termine di questa fase viene prodotto il rapporto di ispezione conclusivo che riepiloga tutte le risultanze della verifica (oppure le richiama da precedenti documenti, come previsto dalla ISO 17020) e formula un giudizio professionale conclusivo sulla conformità del progetto.  Sulla base dell’esito del rapporto di ispezione finale il responsabile del procedimento provvederà alla validazione formale del progetto.

Conclusioni

Oggi la prevista apertura del mercato ai professionisti della progettazione (studi o società di ingegneria) ipotizzata con il Regolamento DPR 207 sembra non essersi concretizzata, da un lato per i numerosi vincoli imposti al servizio di verifica di progetti pubblici, dall’altro per la situazione di crisi del comparto edilizio solo in parte dovuta al minor numero di opere pubbliche di cui è stata pianificata la realizzazione, oltre alla contrazione dei compensi posti a base di gara.  Non da ultimo l’ingresso nel mercato dei servizi di verifica della progettazione necessita di discreti investimenti di risorse che, probabilmente, pochi soggetti sono in grado o ritengono opportuno sostenere. Resta comunque una opportunità in più per gli studi o società di ingegneria che hanno visto ridursi notevolmente le commesse di progettazione e direzione lavori nel comparto privato.

Le Stazioni Appaltanti, invece, avranno la possibilità di dotarsi un sistema di gestione qualità ISO 9001 ed eventualmente accreditarsi come Organismo di Ispezione ISO 17020 per svolgere internamente le attività di verifica previste dalla legge.




La verifica dei progetti ai fini della validazione: nuove opportunità per i professionisti? – parte I

Direttori cantiereLa regolamentazione della verifica dei progetti relativi ad appalti pubblici ai fini della validazione non è stata modificata sotanzialmente dall’uscita del nuovo Codice Appalti. In questo e in un successivo articolo esaminiamo i diversi aspetti che caratterizzano il servizio di verifica del progetto per Organismi di Ispezione e Società o Studi di Ingegneria.

Introduzione

Il regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”)  – ovvero il DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aveva presentato alcune interessanti novità per i progetti di opere pubbliche. Il Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti Pubblici (DPR 207/2010) aveva infatti riservato alla “verifica della progettazione” un’ampia trattazione, dagli artt. 44 a 59.

Le novità introdotte dal DPR 207/2010 riguardavano sia aspetti tecnici, sia aspetti di “mercato”, infatti i nuovi criteri di affidamento degli incarichi di verifica della progettazione ai fini della sua validazione hanno generato nuovi scenari di mercato, da un lato estendendo i potenziali organismi fornitori del servizio di verifica, dall’altro hanno portato ad una riduzione media dei compensi per le attività di verifica.

Il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ha introdotto ulteriori novità in questo ambito, al momento soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alle gare pubbliche. Il Codice ha anche abolito alcuni articoli del DPR 207/2010 ed altri verranno modificati dagli Atti attuativi (Decreti, Linee Guida ANAC, ecc.) del D.Lgs 50/2016 che verranno emessi nel corso del 2016 ed oltre. In particolare le Linee Guida ANAC per i Servizi di Ingegneria ed Architettura hanno confermato molti degli elementi presenti nell’ordinamento precedente (D.lgs 163/2006 e DPR 207/2010), apportato qualche piccola novità, ma soprattutto lasciato aperti molti aspetti – e generato alcuni dubbi – relativamente al contenuto dei progetti da sottoporre a verifica ed ai criteri di verifica stessi.

Affrontiamo nel presente articolo l’aspetto della validazione del progetto come viene definita dal corpo normativo ora in vigore che prevede, oltre alla disciplina dello Stato Italiano definita dal nuovo Codice Appalti D.Lgs 50/2016, DPR 207/2010 per quanto applicabile, anche l’introduzione della edizione 2012 della norma per l’accreditamento degli organismi di ispezione, la UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”, oltre che della nuova edizione della norma UNI 10721:2012 – Edilizia – Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere di ingegneria civile.

Il mercato della verifica del progetto

Il ruolo del D.P.R. 207/2010 con il nuovo Codice

La prima importante novità introdotta dal DPR 207 è stata che la verifica del progetto, quale “controllo tecnico concomitante”, non risultava più limitata al solo progetto preliminare, ma si estendeva a tutti i livelli di progettazione, ovvero preliminare, definitivo ed esecutivo.

Conseguentemente la validazione perdeva il suo connotato di controllo limitato al progetto esecutivo (o al definitivo, in caso di appalto integrato), per qualificarsi quale mero «atto formale che riporta gli esiti delle verifiche», successivo all’attività di verifica esercitata anche sul progetto esecutivo.

I contenuti dei documenti progettuali appartenenti ai livelli definiti dal DPR 207/2010 sono sanciti negli articoli sotto riportati:

  • Il progetto preliminare è costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I – Art. 17 e segg. del DPR 207/2010;
  • Il progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione III – Art. 24 e segg. del DPR 207/2010;
  • Il progetto esecutivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione IV – Art. 33 e segg. del DPR 207/2010.

Suddetti articoli rimangono tuttora validi anche con l’introduzione del D.Lgs 50/2016 con le seguenti precisazioni:

  • I contenuti di ogni livello progettuale dovevano essere integrati – per determinate opere ed infrastrutture critiche – dai contenuti di alcuni articoli presenti nelle Sezioni I, II o III dell’Allegato XXI del D.Lgs 163/2006, che evidentemente è stato completamente abrogato.
  • Il livello di progettazione preliminare è stato “ridenominato” in progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • suddetti contenuti sono integrati da quelli riportati ai comma 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 50/2016.

Altra importante innovazione del vecchio Regolamento DPR 207 era la previsione di una disciplina ad hoc per lo svolgimento dell’appalto del servizio di verifica, non più totalmente assimilato al comune appalto di servizi.

professionisti-258x258Il DPR 207/2010 aveva, infatti, ridefinito i criteri di affidamento degli incarichi per la verifica dei progetti pubblici (introducendo regole precise per l’individuazione dei soggetti cui demandare l’attività di verifica del progetto) negli articoli da 46 a 51, ora abrogati dal nuovo Codice e ridefiniti dal D. Lgs 50/2016 stesso, per gli aspetti generali, e dalle sopracitate Linee Guida ANAC per gli aspetti particolari, nell’ambito del servizio di verifica dei progetti. Anzitutto fu stabilito, e confermato dal nuovo Codice e dalla Linee Guida, il principio fondamentale che l’incarico di verifica è incompatibile con le attività di progettazione, di coordinamento della stessa, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e del collaudo, rese per il medesimo progetto. Tale principio deve essere rispettato indistintamente da tutti gli eventuali soggetti verificatori, siano essi appartenenti alla Stazione Appaltante, siano essi affidatari esterni alla stessa.

Le nuove regole introdotte dal DPR 207/2010 per l’appalto all’esterno del servizio di verifica sono confermate dal nuovo corpo normativo; pertanto tale servizio non è totalmente assimilabile ad un comune appalto di servizi e viene disciplinato l’istituto dell’accreditamento dei soggetti verificatori, attraverso l’indicazione degli Enti in grado di rilasciare tale accreditamento ISO 17020:2012 (ACCREDIA per l’Italia).

Affidamento dell’incarico di verifica del progetto

La verifica del progetto oggi può essere svolta secondo quanto disciplinato dall’art. 26 del nuovo Codice. del DPR 207/2010. In particolare, al comma 6, la Legge identifica le strutture a cui la Stazione Appaltante può affidare l’incarico di verifica del progetto; tali requisiti sono integrati dalla Linee Guida ANAC sui Servizi di Ingegneria ed Architettura alla Sezione VII, paragrafo 1. Le diverse situazioni sono riepilogate nella Tabella 1.

 

Importo dei lavori Struttura Tecnica  interna alla Stazione Appaltante Soggetti esterni
> 20.000.000 euro Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.
≤ 20.000.000

> 5.225.000 euro

Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.

 

a)   Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che non presentino cause di incompatibilità per conflitti di interesse.;

b)   Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice[1] (liberi professionisti anche in forma associata, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei d’impresa e consorzi stabili degli stessi, ecc.) che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 (per attività di verifica di progetti).

≤ 5.225.000

> 1.000.000 euro

a)   Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.

b)   Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;

c)    Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

 

a)   Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che non presentino cause di incompatibilità per conflitti di interesse.;

b)   Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice (liberi professionisti anche in forma associata, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei d’impresa e consorzi stabili degli stessi, ecc.) che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 (per attività di verifica di progetti).

< 1.000.000 euro a)   RUP anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista;

b)   In caso di incompatibilità del RUP: Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c)    Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità

Tabella 1

Quando richiesta la certificazione ISO 9001, essa deve essere stata rilasciata da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

Studi e società di ingegneria non solo devono essere certificati ISO 9001 per attività di progettazione, ma devono includere nel campo di applicazione della stessa l’attività di verifica del progetto, svolta secondo le regole stabilite dalla legge e dai regolamenti ACCREDIA, al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità della struttura dedicata all’ispezione dei progetti. Sebbene ciò non sia esplicito nel nuovo quadro normativo come in passato, è evidente che per partecipare ad un appalto per servizi di verifica di progetti una organizzazione se deve essere certificata ISO 9001, lo deve essere per le attività oggetto dell’appalto. In particolare il regolamento ACCREDIA di riferimento è RT.21 “Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti la certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) delle organizzazioni che effettuano attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione, in ambito cogente”, integrato da apposita nota di chiarimento del 2009 e liberamente scaricabile dal sito dell’Ente (www.accredia.it). Esso precisa che lo scopo delle certificazioni valide a questi fini deve riportare la dicitura “Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili”, oltre ad una serie di requisiti aggiuntivi rispetto alla semplice certificazione ISO 9001 che ricalcano i requisiti della norma ISO 17020 per gli Organismi di Ispezione. Quindi trattasi di una certificazione di sistema qualità più impegnativa dal punto di vista dei requisiti tecnici e gestionali da soddisfare, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, in quanto occorre dimostrare una netta separazione fra le attività di progettazione e quelle di verifica dei progetti, anche per quanto riguarda i professionisti ad esse dedicati.

Si segnala, infine, che l’RT.21 richiede un Piano dei Controlli del servizio di verifica, che costituisce il risultato della progettazione del servizio stesso che, dunque, viene sancita come requisito applicabile.

Le Linee Guida ANAC ribadiscono che la verifica dei progetti continua ad avere un’importanza centrale in quanto “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26” (ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso).

Le medesime Linee Guida confermano che «La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8 del nuovo Codice). La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.»

L’affidamento all’esterno del servizio di verifica deve avvenire attraverso un unico bando per tutti e tre i livelli progettuali e segue le stesse regole previste per gli appalti di servizi di ingegneria ed architettura.

Nella fattispecie la stazione appaltante deve mettere a disposizione del partecipante alla gara per il servizio i documenti inerenti il livello progettuale precedente.

Il nuovo quadro normativo precisa nuovamente che si distingue fra tre tipi di Organismi di Ispezione: A, B e C. Gli organismi di tipo B risultano essere unità tecniche interne alla Stazione Appaltante, mentre i tipi A (i soli effettivamente “terzi indipendenti”) e C, estranei all’apparato amministrativo, eseguono l’attività di controllo soltanto a seguito di affidamento con gara.

Viceversa gli Organismi di Certificazione del sistema di controllo interno di qualità sono soggetti che non provvedono direttamente all’azione di controllo della progettazione. Il loro accreditamento, infatti, permette soltanto di certificare, con ragionevole attendibilità, che il sistema interno di controllo di qualità delle strutture (o soggetti) preposti alla verifica sia conforme ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 9001 (“Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”), oggi in fase di transizione fra l’edizione 2008 e la nuova edizione del 2015.

Da questa analisi emerse, già in occasione della pubblicazione del DPR 207/2010, un’apparente apertura del mercato della verifica del progetto, ma i vincoli posti sul “sistema di controllo qualità” rendono non facilmente praticabile la strada per studi e società di ingegneria che volessero proporsi come potenziali affidatari del processo di verifica. Per essi si prospettano due strade:

  1. Ottenere la certificazione del sistema qualità ISO 9001 per il servizio di verifica del progetto;
  2. Accreditarsi ISO 17020 come Organismo di Ispezione di tipo C.

La seconda soluzione è sicuramente più onerosa in termini di costi e di impegno delle risorse (l’applicazione della ISO 17020 è certamente più impegnativa della sola ISO 9001). Si ricorda che gli OdI di tipo C devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive e le altre attività potenzialmente in conflitto di interessi con la verifica. Detta separazione si sostanzia nella creazione, all’interno del medesimo Organismo, di una struttura tecnica autonoma demandata esclusivamente alla verifica dei progetti.

In aggiunta a ciò ci sarebbe l’aspetto positivo di una maggiore percentuale di verifiche appaltate all’esterno della Pubblica Amministrazione, non solo per i vincoli imposti dal possesso di un sistema di controllo qualità interno all’Amministrazione, ma soprattutto per le competenze necessarie – e le relative responsabilità assunte dal dirigente pubblico – per verificare un progetto secondo le regole tecniche imposte dalla normativa.

Requisiti di partecipazione alle gare

Per partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di verifica sono richiesti requisiti inerenti al fatturato globale del fornitore del servizio di verifica ed alle referenze su servizi di verifica analoghi. Ciò naturalmente oltre ad altri requisiti di ordine generale richiesti per ogni tipo di appalto pubblico, come previsto dal D. Lgs 50/2016.

L’elemento economico-finanziario minimo cui deve attenersi la Stazione Appaltante nella determinazione del relativo requisito è quello del fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi cinque anni che deve essere non inferiore al doppio dell’importo stimato per l’appalto di verifica da affidarsi. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell’opera, così come ammesso per i servizi di progettazione (la decisione spetta alla Stazione Appaltante).

Oltre a ciò, per la determinazione del requisito tecnico-organizzativo la Stazione Appaltante deve partire dall’avvenuto svolgimento, sempre nell’ultimo quinquennio, di almeno due appalti di servizi di verifica (o progettazione e direzione lavori) relativi a lavori il cui valore individuale sia pari alla metà del valore dell’opera da eseguirsi. Inoltre, le opere per le quali si è provveduto alla verifica devono avere natura analoga a quella dell’opera che si intende appaltare, in base alla divisione in classi e categorie prevista dal D.M. 17 giugno 2016. Chiaramente la norma determina il minimo dei requisiti da possedere, ma lascia alla Stazione Appaltante il potere di stabilire requisiti ancora più stringenti.

Si nota che i requisiti minimi individuati, seppur assimilabili a quelli richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, risultano eccessivamente restrittivi e vincolanti per le stesse Stazioni Appaltanti, con l’evidente conseguenza di una chiusura del mercato della verifica per tutti quei soggetti non dotati di specifica esperienza pregressa, sebbene qualificati dallo svolgimento di attività assimilabili (per es. la progettazione). Infatti, sono in pochi gli operatori che ad oggi hanno maturato un’esperienza specifica nel campo della verifica nei termini sopra esplicati se il servizio di verifica da affidare è significativo. Trascorso il transitorio di tre anni previsto dal regolamento DPR 207/2010, ora i requisiti per i servizi di verifica sono equiparati a quelli per progettazione e direzione lavori e ciò forse agevola le società di ingegneria ed architettura che vogliono entrare in questo mercato, fatti salvi tutti gli altri vincoli.

Anche il nuovo ordinamento, come già sancito dal regolamento del 2010, prescrive il possesso di altri requisiti che tendano ad accertare la “terzietà” dei partecipanti alla gara per l’appalto del servizio di verifica rispetto alle attività di progettazione oggetto della verifica, al fine di evitare l’insorgenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi. Occorre ricordare, infatti, che i verificatori (OdI o professionisti della progettazione) esercitano un controllo indiretto anche sul comportamento dei progettisti in quanto verificano il loro lavoro e possono imporre- di fatto – correzioni al progetto; qualora il soggetto verificatore sia legato professionalmente al progettista di cui si è verificato il lavoro inadempiente, sorgerebbe il rischio di una verifica non imparziale.

Si sottolinea che sia gli OdI di tipo A e C, sia i progettisti che si candidano a svolgere il servizio di verifica sono tenuti a dimostrare di non aver partecipato, e si impegnano a non partecipare, direttamente o indirettamente, né alla gara per l’affidamento della progettazione, né alla redazione della stessa.

La possibilità di insorgenza di un conflitto di interessi non viene vietata soltanto con riferimento al progetto in appalto, infatti i partecipanti alla gara per il servizio di verifica devono fornire prova di non aver in corso, e di non aver avuto, rapporti professionali e/o commerciali con i progettisti, se esterni, negli ultimi tre anni; nonché devono altresì fornire l’impegno, da rendersi al momento dell’affidamento (e quindi a commessa aggiudicata), a non intrattenere rapporti con detti soggetti per i successivi tre anni dalla conclusione dell’incarico.

Tali vincoli di indipendenza sono stati recepiti dai regolamenti ACCREDIA per gli Organismi di Ispezione e sono stati ribaltati anche agli ispettori che operano come consulenti esterni per conto degli OdI i quali, evidentemente, per disporre di competenze adeguate a svolgere la verifica, svolgono attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.

Si sottolinea che il vincolo di indipendenza non costituisce fattore di scarsa influenza, poiché, non tanto per gli Organismi di Ispezione di tipo A come tali, quanto per i professionisti che operano come ispettori per gli stessi OdI e per gli studi e società di ingegneria (e professionisti che ne fanno parte); impegnarsi per tre anni a non avere rapporti professionali con una organizzazione importante (Pubblica Amministrazione se il progetto è redatto internamente alla stessa, Società di Progettazione, Impresa in caso di Appalto Integrato), magari nella propria area geografica di attività, non costituisce vincolo da poco.

In conclusione, i requisiti minimi per la partecipazione alle gare per la verifica dei progetti stanno creando un meccanismo tale per cui i partecipanti alle gare – siano essi OdI oppure studi di progettazione – pur di acquisire il requisito di aver svolto il servizio oggetto della gara per utilizzarlo in future gare d’appalto, sono disposti a ridurre oltremisura il compenso offerto in gara. Di contro, i primari Organismi di Ispezione di tipo A, forti della possibilità di svolgere anche i servizi con importo dei lavori più elevato, si uniscono spesso in ATI/RTI (Raggruppamenti temporanei di Impresa) per incrementare ulteriormente i loro requisiti, aumentare la probabilità di aggiudicazione, e restringere così ulteriormente il mercato per i futuri appalti di verifica più remunerativi.

Per coloro che – dopo aver letto quali vincoli di mercato sussistono – ancora sono interessati a svolgere la verifica di progetti ai fini della loro validazione non resta che attendere il prossimo articolo, dove verrà trattato il processo di verifica del progetto da un punto di vista tecnico-organizzativo.

[1] Si tratta in sostanza dei soggetti che, in base all’art. 24, del Codice, può essere affidata la progettazione esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.




La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per gli organismi di ispezione

Audit man with lensLa nuova norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”, che regolamenta l’attività degli Organismi di Ispezione (OdI) di ogni tipo, entrerà completamente in vigore dal marzo 2015, ma tutti gli OdI, per mantenere la validità del certificato di accreditamento, dovranno adeguarsi ad essa entro tale data e, dunque, al più tardi nel corso della verifica di sorveglianza o rinnovo ACCREDIA in programma nel periodo marzo 2013 – febbraio 2014. In ragione di ciò tutti gli OdI stanno già adeguando il loro sistema di gestione a tale norma per trovarsi pronti al momento della visita degli ispettori ACCREDIA.

La nuova ISO 17020:2012 manda in archivio la vecchia UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 (la cui (versione italiana corrispondente equivale alla  UNI CEI EN 45004:1996), che  era stata pubblicata quando le norme della serie ISO 9000 erano sensibilmente diverse. Ciò ha portato ad un po’ di confusione in alcune gare pubbliche da parte di Stazioni Appaltanti nella valutazione della valenza del requisito di accreditamento ISO 17020 anche come conformità alla norma ISO 9001, cosa evidentemente non vera in quanto i requisiti ISO 9001:2000 o 2008 sono più ampi dei requisiti del sistema qualità come richiesto dalla ISO 17020:2005 alias UNI 45004:1996. Ora questa ambiguità è stata dissolta e la sezione 8 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 chiarisce ogni situazione, indicando i requisiti minimi del sistema qualità di un OdI, che sono automaticamente soddisfatti dagli OdI che dispongono anche di certificazione ISO 9001:2008. Resta comunque strano il fatto che, per soddisfare alcuni requisiti di gara (oppure semplicemente per risparmiare sui costi di partecipazione agli appalti pubblici) alcuni OdI abbiano ottenuto la certificazione da Organismi di Certificazione che in alcuni casi sono loro concorrenti (alcuni OdI, infatti, sono anche Organismi di Certificazione, magari con strutture gemelle appartenenti alla stessa Casa Madre).

Oltre a questo aspetto la nuova ISO 17020 ha introdotto qualche novità importante, alcune delle quali assumono connotati diversi a seconda del contesto nel quale si applicano. Infatti la medesima norma ISO 17020 costituisce il riferimento per l’accreditamento di organismi di ispezione su prodotti di tipo manifatturiero, processi, sistemi ed anche di organismi che effettuano controlli tecnici su progetti e loro realizzazione di opere nel settore costruzioni. Soprattutto quest’ultimo settore deve soddisfare dei requisiti regolamentari e di legge suppletivi, alcuni di essi specifici nel nostro Paese a fronte della normativa sugli Appalti Pubblici.

Una prima fonte interpretativa della ISO 17020 è costituita dalla Guida EA IAF/ILAC:A4, che però è rimasta alla versione del 2004 ed è in corso di revisione, e dai regolamenti generali (RG) e tecnici (RT) pubblicati da ACCREDIA, ente unico per l’accreditamento in Italia. Al momento però il regolamento RG.03 per l’accreditamento degli organismi di ispezione non è stato ancora revisionato da ACCREDIA con riferimento alla nuova norma, anche se alcuni elementi interessanti possono essere tratti dal regolamento RT.33 (Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in conformità al “Protocollo ITACA”) recentemente pubblicato. Esso, infatti, tratta di requisiti aggiuntivi per gli OdI accreditati secondo la ISO 17020 che operano nel settore della verifica dei progetti e nei controlli di esecuzione di opere di edilizia civile e desiderano qualificarsi per la verifica secondo il suddetto Protocollo ITACA.

Restando nei settori di accreditamento della verifica dei progetti e dei controlli in fase di esecuzione di opere di edilizia civile ed infrastrutturale, segnaliamo il regolamento tecnico RT.07 (Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori di accreditamento: 1. Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in gene-rale e relative opere impiantistiche, opere di presi-dio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica 2. Opere impiantistiche industriali 3. Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni) ed il regolamento RT.10 (Criteri generali di valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni), quest’ultimo di revisione meno recente, come si evince dai riferimenti a SINCERT nel titolo.

Per completare l quadro dei requisiti cogenti per l’accreditamento degli OdI del “settore costruzioni” occorre comprendere il D.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice degli Appalti Pubblici) ed il relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010. Come si vede il contesto di riferimento per gli OdI che operano nella verifica di progetti e controlli tecnici sulla realizzazione di opere pubbliche è abbastanza articolato e complesso.

Passiamo dunque ad esaminare gli elementi fondamentali della nuova norma.Nell’Introduzione si segnala che le ispezioni sono svolte per vari tipi di clienti (ad es. privati e pubblici) con l’obiettivo di fornire informazioni sulla conformità degli oggetti sottoposti ad ispezione con riferimento a norme, specifiche, leggi, regolamenti, ma anche schemi di ispezione e contratti quali documenti contenenti requisiti da osservare, sia sull’oggetto ispezionato, sia sul processo di ispezione stesso. È quindi possibile una diversa interpretazione dei requisiti della norma per particolari settori che solitamente dispongono di requisiti aggiuntivi.

Si evidenzia poi che l’attività ispettiva può sovrapporsi ad attività di prova o certificazione ed è inseribile come fase singola in un processo più ampio.

Infine si precisa che l’attività di ispezione potrebbe non portare ad una valutazione della conformità degli oggetti ispezionati, secondo quanto previsto nel contratto e nei documenti di specifica in esso richiamati per l’attività ispettiva. Tale aspetto verrà poi ripreso nella trattazione dei rapporti di ispezione.

Lo Scopo della norma precisa che essa contiene i requisiti in materia di competenza degli organismi che eseguono ispezioni e in materia di imparzialità e coerenza delle loro attività di ispezione; si applica agli organismi di ispezione di tipo A, B o C, come definiti nella norma stessa e si applica, altresì, a qualsiasi fase di ispezione (progettazione, esame di tipo, ispezione iniziale, ispezione in esercizio o sorveglianza).

I termini e le definizioni della sezione 3 sono stati aggiornati e richiedono alcune riflessioni. In particolare la definizione di ispezione, schema di ispezione ed imparzialità. Soprattutto quest’ultima sarà utile nella sezione 4.

È opportuno precisare che l’ispezione implica la determinazione della conformità di un prodotto/processo/servizio a requisiti specifici o generali, ma procedure o schemi di ispezione particolari possono limitare l’ispezione solo ad un esame.

Il corpo della norma è suddiviso in:

4. Requisiti generali

5. Requisiti strutturali

6. Requisiti per le risorse

7. Requisiti di processo

8. Requisiti del sistema di gestione

Nella sezione 4 “Requisiti generali”, al paragrafo 4.1 “Imparzialità e indipendenza” viene sviluppato il “nuovo” concetto di imparzialità e vengono stabiliti due nuovi requisiti:

  • Al punto 4.1.1 è richiesta l’identificazione dei rischi per l’imparzialità con continuità e anche delle azioni per eliminare o minimizzare i rischi identificati: è necessaria una mappatura dei rischi che minacciano l’imparzialità dell’OdI ed un’analisi degli stessi finalizzata a ridurne l’impatto possibile.
  • Al punto 4.1.5 è richiesto l’impegno dell’alta direzione a garanzia dell’imparzialità (La Direzione dell’OdI è garante dell’imparzialità dello stesso e dei suoi ispettori).

In questo ambito (indipendenza dell’OdI) rientra la classificazione degli OdI nei tipi A, B e C, le cui caratteristiche sono ampiamente descritte nell’appendice della norma e nel regolamento RG.03: tali caratteristiche non son state variate sostanzialmente rispetto al passato, ma sono stati solo forniti dei chiarimenti. In particolare l’OdI di tipo A non deve essere coinvolto in attività riguardanti “gli elementi sottoposti a ispezione”, si precisa che viene abolita la dicitura “o di oggetti similari o complementari” . L’interpretazione di tale eliminazione è però ancora incerta: l’OdI può essere coinvolto nella progettazione, esecuzione, installazione, manutenzione, commercializzazione di prodotti analoghi a quelli oggetto di ispezione?

A ciò è legato il concetto di imparzialità che deve essere ora dimostrato dall’OdI attraverso un’analisi dettagliata (risk assessment) finalizzata ad identificare i possibili rischi di imparzialità.

Il timore degli enti normatori, e di quelli di accreditamento a cascata, è quello che l’obiettività di giudizio dell’organismo e dei suoi ispettori possa essere messa a repentaglio da possibili conflitti di interesse, basso grado di indipendenza rispetto al soggetto responsabile dell’oggetto ispezionato, ecc.. Anche se l’obiettivo è condivisibile, credo che si stia fornendo eccessiva importanza ad aspetti che rischiano di essere puramente formali e poco sostanziali. Ritengo, infatti, che il principale rischio all’imparzialità dell’OdI (e dei suoi ispettori) sia costituito dalla dipendenza economica e finanziaria dal Committente che paga l’ispezione, spesso con scopi affini al responsabile dell’oggetto ispezionato, se non coincidente con esso. Su tale rischio non è possibile intervenire con azioni efficaci da parte dell’OdI, ma gli enti di accreditamento e gli organi che li presiedono non penso stiano facendo nulla per ridurre questo rischio. Del resto anche il sistema delle certificazioni prevede il pagamento dell’organismo di certificazione da parte dell’organizzazione certificata.

Il rischio è, dunque, quello che venga creata un’infrastruttura formale e documentale per garantirsi (OdI ed enti di accreditamento) sull’imparzialità nella forma, ma non nella sostanza.

Altro punto importante della sezione 4 è quello della Riservatezza (4.2), che è stato aggiornato ed esteso specificando l’obbligo di informare il cliente nel caso in cui si sia costretti a comunicare informazioni riservate, ad esempio per obblighi di legge. La riservatezza dovrà poi essere declinata nel modo opportuno all’interno dell’OdI e del suo corpo ispettori, con opportune procedure. Ricordo al proposito che la Riservatezza è uno dei tre elementi (gli altri sono l’Integrità e la Disponibilità) su cui si basa la sicurezza delle informazioni, il cui sistema di gestione viene certificato dalla ISO 27001.

Passando alla sezione 5 “Requisiti strutturali” notiamo che al punto 5.1 Requisiti amministrativi è richiesto che:

a)   L’OdI sia un soggetto giuridico o parte definita di esso, in modo che possa assumere le responsabilità legali per le proprie attività di ispezione (punto 5.1.1).

b)   Siano presenti adeguate coperture delle responsabilità derivanti dalle proprie attività (5.1.4) quali ad es. assicurazione per rischio civile e professionale o riserve finanziarie.

c)    L’OdI possieda documentazione descrittiva delle condizioni contrattuali (5.1.5), ad es. Regolamento o Condizioni Generali del servizio.

Riguardo al punto (b) il principio, sicuramente condivisibile, dovrebbe essere meglio regolamentato a fronte della legislazione e della giurisprudenza in vigore in Italia relativamente  al settore delle costruzioni di opere pubbliche, per il quale, peraltro, i regolamenti ACCREDIA forniscono maggiori dettagli. Infatti le polizze assicurative stipulate dagli OdI operanti nel settore della verifica dei progetti ai fini della validazione presentano alcuni lati oscuri:

  • la copertura assicurativa che si attiva in caso di contenzioso è quella in vigore al momento della richiesta di risarcimento danni, non quella in vigore al momento di effettivo svolgimento del servizio di verifica; conseguentemente l’OdI dovrà avere sempre una copertura assicurativa, anche in caso di cessazione dell’attività ispettiva, per cautelarsi da eventuali “sinistri” per attività occorse nel passato?
  • Le stazioni appaltanti, forti di una interpretazione del DPR 207/2010 piuttosto discutibile, richiedono sovente la copertura della polizza fino a collaudo dell’opera sottoposta a verifica progettuali, ma in caso di procedimenti che durano numerosi anni come è possibile rendere effettivo ciò? E se l’opera non viene mai realizzata (cosa non infrequente nel nostro Paese)?
  • Quali riserve finanziarie possono integrare le coperture di polizze che potrebbero non essere sufficienti in caso di spese legali ingenti non coperte dall’assicurazione?

Si noti, poi, che è stato eliminato il requisito della vecchia norma che richiedeva una revisione contabile indipendente. Tale aspetto, se da un lato semplifica gli oneri a carico dell’Organismo, dall’alto riduce le garanzie di una condotta amministrativo-contabile irreprensibile.

Il punto 5.2 Organizzazione e direzione sancisce che l’OdI deve essere strutturato e diretto in modo da salvaguardare l’imparzialità (5.2.1) e riprende, con lievi modifiche e chiarimenti, quanto richiesto dall’edizione precedente circa la presenza di uno o più responsabili tecnici ed eventuali sostituti dello stesso e delle relative caratteristiche (non deve necessariamente essere un dipendente effettivo dell’OdI). Per il settore delle costruzioni in Italia le caratteristiche del direttore tecnico sono ulteriormente dettagliate dai regolamenti specifici RG.03 e RT.07 ACCREDIA.

Organigramma e mansionario dell’OdI restano un obbligo legato anche alla descrizione delle competenze richieste al personale della sezione successiva (punto 6.1.4).

Maggiori dettagli su aspetti amministrativi sono forniti dai regolamenti ACCREDIA che richiedono particolari garanzie sul Bilancio d’Esercizio dell’OdI.

Nella sezione 6 “Requisiti per le risorse” vengono trattati aspetti relativi al “Personale” (6.1), “Dispositivi ed apparecchiature” (6.2) e “Subappalto” (6.3).

Riguardo al Personale (staff ed ispettori) sono state apportate probabilmente le modifiche più significative ed impegnative rispetto alla versione precedente della norma:

  • Come avviene per l’ISO 9001, l’Odi deve definire e documentare i requisiti di competenza (istruzione scolastica e post-scolastica, formazione/addestramento, conoscenze tecniche, abilità ed esperienza)  per tutto il personale coinvolto nelle attività di ispezione (6.1.1).
  • L’OdI deve assumere alle proprie dipendenze e/o stipulare contratti di collaborazione con un sufficiente numero di persone che possiedano le competenze richieste per eseguire il tipo, gamma e volume delle proprie attività di ispezione (6.1.2).
  • Il personale deve possedere conoscenza pertinente delle modalità di erogazione dei servizi (6.1.3)
  • L’OdI deve chiarire a ciascuna persona i propri compiti, responsabilità e autorità (6.1.4) ad es. attraverso procedure documentate, organigramma e mansionario dei compiti e delle responsabilità.
  • L’OdI deve selezionare ed autorizzare in modo formale gli ispettori ed altro personale coinvolto nelle attività di ispezione (6.1.5), ad esempio attraverso lettere di incarico o assegnazione di attività mediante strumenti informatici interni.
  • Occorre fornire al personale training continuativo per tenere il passo con l’evoluzione dei metodi ispezione (6.1.6); tale formazione/addestramento dovrà naturalmente essere pianificata e registrata.
  • I risultati del monitoraggio degli ispettori (vedi oltre) e delle ispezioni dovranno essere utilizzati come input per la determinazione delle esigenze di formazione/addestramento del personale coinvolto nelle attività di ispezione (6.1.7).
  • L’OdI deve effettuare il monitoraggio di tutti gli ispettori e di tutto il personale coinvolto nelle attività di ispezione (6.1.8). Il monitoraggio può comprendere una combinazione di tecniche quali osservazioni in campo, riesami di rapporti, interviste, ispezioni simulate, ecc Le tecniche di monitoraggio vanno selezionate in funzione del tipo di attività di ispezione
  • Le osservazioni in campo nell’attività di monitoraggio dell’ispettore sono rese obbligatorie, salvo che non vi siano  evidenze sufficienti che l’ispettore continua ad operare in modo competente (6.1.9). Resta da capire quali siano queste evidenze alle quali potersi appellare; forse l’assenza di contestazioni o controdeduzioni sui risultati del lavoro dell’ispettore?
  • L’OdI deve, ovviamente, mantenere registrazioni delle competenze del personale, del monitoraggio degli ispettori e delle autorizzazione formali di tutto il personale coinvolto nelle attività di ispezione (6.1.10).
  • Occorre garantire che tutto il personale dell’OdI, interno ed esterno, che potrebbe influenzare le attività di ispezione agisca in modo imparziale (6.1.12). Tale requisito potrebbe essere realmente assicurato solo attraverso controlli sistematici sulle attività degli ispettori-consulenti (ad es. verifica di assenza di conflitto di interessi) e sui risultati delle ispezioni da parte di personale indipendente, ma purtroppo una vigilanza efficace non è permessa, per motivi di costo, dalle condizioni di mercato attualmente esistenti.
  • L’OdI deve garantire che tutti coloro che operano per suo conto  devono mantenere riservate le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di ispezione (6.1.13). Laddove l’OdI operi con consulenti esterni, questo aspetto di “sicurezza” delle informazioni trattate da personale che opera anche con proprie risorse dovrebbe essere gestito con attenzione e controlli costanti.

Infine si nota che è stato eliminato il punto della versione precedente della norma che riguardava «la remunerazione che non doveva essere dipendente direttamente dal numero delle ispezioni effettuate», il cui significato non è mai stato chiaro nemmeno all’ente di accreditamento. Ora al punto 6.1.11 si stabilisce che «il personale coinvolto nelle attività di ispezione non deve essere remunerato in maniera tale che possa influenzare i risultati delle ispezioni»: espressione meno sibillina, ma comunque difficile da verificare.

Al paragrafo 6.2 vengono esposti i requisiti per attrezzature ed apparecchiature impiegate dall’OdI, dagli strumenti di misurazione e prova (in generale vanno applicati i medesimi requisiti validi per la ISO 9001 al punto 7.6.) alle risorse tecnologiche (hardware e software) impiegate per la gestione dei servizi. I punti salienti sono i seguenti:

  • Al punto 6.2.1 si richiede che le apparecchiature siano adeguate ed adatte per consentire lo svolgimento delle attività di ispezione in maniera competente e sicura (sicurezza fisica o anche logica delle informazioni trattate?). Non è necessaria la proprietà delle apparecchiature, tuttavia le responsabilità per l’appropriatezza e lo stato di taratura ricade unicamente sull’OdI.  Gli strumenti o dispositivi di misurazione utilizzati nelle ispezioni possono essere di proprietà dell’organismo, di fornitori qualificati o di altri soggetti (es. impresa esecutrice, ma comunque devono possedere un livello di incertezza adeguato o essere tarati periodicamente o prima dell’utilizzo). Garantire lo stato di taratura dello strumento è responsabilità dell’OdI.
  • Occorre garantire l’identificazione univoca di tutte le apparecchiature aventi un’influenza importante sui risultati delle ispezioni (6.2.4).
  • Devono essere documentate ed attuate procedure per la selezione ed approvazione (qualifica) dei fornitori di prodotti e servizi diversi da quelli ispettivi (6.2.11).
  • Il software impiegato per attività di verifica/controllo nelle ispezioni deve essere validato (analogamente al requisito ISO 9001 – 7.6 ) e comunque, se trattasi di software di calcolo, deve essere diverso da quello impiegato dal progettista. La validazione del software non viene normalmente compresa nella licenza d’uso del software, salvo che non sia chiaramente specificato dal produttore indicandone anche il campo di applicazione (6.2.13).
  • L’OdI deve intraprendere appropriate azioni correttive nei casi di accertato uso di apparecchiature difettose in precedenti ispezioni (6.2.14).
  • Occorre mantenere registrazioni delle informazioni (identificazione, taratura e manutenzione) relative alle apparecchiature, ivi compreso il software impiegato (6.2.15).

Nel paragrafo 6.3 “Subappalto” viene precisato che Incarichi a persone singole esterne all’OdI (liberi professionisti o personale di altre organizzazioni) non sono considerati subappalto, purché tali persone siano formalmente legate da contratto per operare sotto il sistema di gestione dell’OdI. In caso, però, di affidamento in outsourcing di parte dell’ispezione occorre garantire alcuni aspetti fondamentali. Anzitutto che il subappaltatore garantisca il rispetto di tutti i requisiti per l’ispezione, sia sanciti dalla norma, sia dal contratto con il cliente, poi quest’ultimo deve essere avvertito del subappalto.

Alla sezione 7 “Requisiti di processo” sono riportati gli elementi fondamentali per il processo di ispezione.

Nel paragrafo 7.1 “Metodi e procedure di ispezione” gli aspetti salienti sono i seguenti:

  • Al punto 7.1.1 viene stabilito l’obbligo di informare il cliente se il metodo di ispezione proposto dal cliente medesimo è considerato essere inappropriato. Infatti, i requisiti a fronte dei quali sono effettuate le ispezioni sono normalmente specificati all’interno di regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione oppure nel contratto con la committenza. Tali specifiche possono includere requisiti definiti dal cliente o dall’OdI stesso. Nel successivo paragrafo 7.1.5 viene ulteriormente esplicitato che gli elementi in input al processo ispettivo devono essere chiariti e descritti in modo tale da essere resi noti, senza ambiguità, a tutto il personale che effettua le ispezioni.
  • Il processo di ispezione deve essere validato, ovvero ne deve essere verificata l’adeguatezza, compresa quella degli strumenti impiegati. Infatti al punto 7.1.2 si asserisce che l’OdI deve garantire l’efficacia del processo di ispezione per mezzo di adeguate istruzioni documentate per la pianificazione delle ispezioni, il campionamento e le tecniche di ispezione.
  • Al punto 7.1.3 viene ammessa la possibilità di adottare metodi non normalizzati, purché appropriati e opportunamente documentati (viene altresì fornita dalla norma la definizione di “metodo normalizzato”; quale esempio di metodo non normalizzato si riportano le specifiche sviluppate dal cliente o dall’OdI stesso). Nel regolamento RT.33 viene specificato, con riferimento a questo punto della norma, quanto segue: « L’OdI deve identificare chiaramente, a livello contrattuale, l’oggetto e gli obiettivi dell’ispezione e le specifiche rispetto alle quali verificare la conformità (es.: documento preliminare di avvio alla progettazione, contratto con i progettisti, ecc.). In assenza di particolari richieste del committente il servizio ispettivo, o di parti terze interessate, tali specifiche dovranno essere individuate dall’OdI e formalmente notificate al Committente, che dovrà prenderne atto. Ove l’OdI utilizzi informazioni fornite da altre fonti (diverse da norme, leggi, specifiche contrattuali, ecc.) deve verificarne l’integrità (7.1.6); può essere il caso di dichiarazioni di terzi, enti riconosciuti, laboratori, ecc. riportate dal soggetto ispezionato.»

Al paragrafo 7.2 “Trattamento degli oggetti da sottoporre ad ispezione” e dei campioni si afferma che:

  • l’OdI deve stabilire se l’oggetto da sottoporre ad ispezione è stato preparato (7.2.2). Ciò significa che, ad esempio per i controlli in fase di esecuzione di opere edili, i responsabili del servizio di controllo dovranno pianificare le visite in cantiere quando sarà possibile verificare le parti di opera, i prodotti e le lavorazioni che si è stabilito di esaminare nel piano dei controlli e l’impresa esecutrice dovrà pertanto impegnarsi a comunicare l’avanzamento delle lavorazioni.
  • L’OdI deve proteggere adeguatamente gli oggetti sottoposti ad ispezione (prodotto e documento quali elaborati progettuali) da qualsiasi danneggiamento mentre sono sotto sua responsabilità.

Al paragrafo 7.3 “Registrazioni delle ispezioni” si afferma che:

  • L’OdI deve mantenere un sistema di registrazione per dimostrare l’efficace soddisfacimento delle procedure di ispezione e per consentire una valutazione delle ispezioni (punto 7.3.1, ma si veda anche il 7.1.2).
  • Il rapporto o il certificato di ispezione deve essere internamente rintracciabile a coloro che hanno eseguito le ispezioni (7.3.2). Quest’ultimo aspetto implica che ogni rilievo del rapporto di ispezione dev’essere riconducibile (internamente all’OdI, non dal cliente) all’ispettore che lo ha formulato e viceversa.

Al paragrafo 7.4 “Rapporti di ispezione e certificati di Ispezione”:

  • vengono indicati i contenuti obbligatori del rapporto/certificato di ispezione (7.4.2): identificazione dell’Organismo, identificazione univoca e data di rilascio, data(e) dell’ispezione, identificazione dell’oggetto(i) ispezionato(i), firma o altra indicazione di approvazione da personale autorizzato,  dichiarazione di conformità (ove applicabile), risultati dell’ispezione (eccetto il caso descritto al successivo § 7.4.3);
  • viene precisato che (7.4.3) l’OdI deve, o meglio può, rilasciare un certificato di ispezione che non comprende i risultati delle ispezioni solo se l’OdI stesso dispone anche di un rapporto di ispezione contenente i risultati dell’ispezione, fermo restando la necessità che certificato e rapporto siano tracciabili l’uno all’altro);
  • viene richiamata l’Appendice B (informativa) contiene elementi opzionali per i rapporti/ certificati di ispezione.

Nel RT.33 § 7.4.3 (ricordiamo valido nel settore delle costruzioni) viene indicato un aspetto importante: «Al Responsabile Tecnico l’OdI delega il compito di approvare e controfirmare i rapporti di ispezione, inerenti l’oggetto dell’ispezione. L’approvazione e la firma degli elaborati soprarichiamati comportano la corresponsabilità del Responsabile Tecnico e dell’OdI nei confronti del Committente.». Inoltre viene anche precisato al § 7.4.4 che l’alternativa alla firma autografa è la firma digitale: «I rapporti di ispezione devono riportare l’identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di ispezione (ivi inclusi il Coordinatore ed il Responsabile Tecnico), nonché la rispettiva firma o altra forma di certa autenticazione (firma digitale).». Tale affermazione è importante perché è un’interpretazione della frase “altra forma di autenticazione sicura” presente nelle linee guida e regolamenti precedenti e pertanto può intendersi che verrà estesa a tutti gli schemi di ispezione. Ricordiamo che in Italia per firma digitale si intende solo un tipo particolare di firma elettronica: dimentichiamoci firme scannerizzate, autenticazioni a sistemi informatici senza cifratura dellepassword o email di approvazione degli ispettori.

Al paragrafo 7.5 “Reclami e ricorsi” vengono indicate le modalità di gestione di queste due situazioni di insoddisfazione delle parti interessate, che possono essere tranquillamente incluse nell’ambito della procedura di gestione delle non conformità.. Ricordiamo che:

a)   Ricorso, appello = richiesta indirizzata dal fornitore dell’oggetto da sottoporre ad ispezione (ovvero il soggetto che ha sottoscritto il contratto con l’OdI, laddove differente dal fornitore) all’OdI, affinché la decisione assunta dall’OdI relativamente a quell’oggetto venga riconsiderata

b)   Reclamo = espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da un organizzazione all’OdI relativa alle attività dell’OdI, per la quale è attesa una risposta.

In particolare si richiede che:

  • Deve esserci un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni su reclami e ricorsi (7.5.1).
  • Deve essere disponibile a qualunque parte interessata, su richiesta, una descrizione del processo di gestione dei reclami e ricorsi (7.5.2).
  • Al ricevimento di un reclamo, l’OdI deve confermare se lo stesso si riferisce ad attività di ispezione per cui esso è responsabile e, in caso affermativo, sottoporlo a trattamento (7.5.3)
  • L’OdI deve essere responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di gestione di reclami e ricorsi (7.5.4).
  • Le indagini e le decisioni sui ricorsi non devono dar luogo ad alcuna azione discriminatoria (7.5.5).

Sebbene trattasi di attività auspicabilmente minima, la norma insiste al paragrafo 7.6 “Processo di gestione dei reclami e ricorsi” indicando che:

  • Il processo di trattamento di reclami e ricorsi deve comprendere almeno i seguenti elementi e metodi: una descrizione del processo per ricevere, validare, indagare il reclamo o ricorso; metodi per decidere in merito alle azioni da intraprendere in risposta ad esso; la rintracciabilità e registrazione dei reclami e ricorsi, ivi comprese le azioni intraprese per risolverli; la garanzia che venga intrapresa ogni azione appropriata (7.6.1).
  • L’OdI deve essere responsabile dell’ottenimento/raccolta e verifica di tutte le informazioni necessarie per validare il reclamo o ricorso (7.6.2).
  • Qualora possibile, l’OdI deve confermare il ricevimento del reclamo o ricorso e fornire al reclamante o ricorrente report sullo stato di avanzamento ed esito del processo (7.6.3).
  • La decisione sul reclamo/ricorso deve essere assunta da, o riesaminata e approvata da persona(e) non coinvolta(e) non coinvolti nelle attività di ispezione in questione (7.6.4). Nel caso di coinvolgimento del Responsabile Tecnico, questo aspetto è difficilmente praticabile.
  • Qualora possibile, l’OdI deve dare al reclamante o ricorrente comunicazione formale di completamento del processo di trattamento del reclamo o ricorso (7.6.5).

Infine la sezione 8 “Requisiti del sistema di gestione”, come anticipato sopra, stabilisce quali opzioni dispone l’OdI per soddisfare ai requisiti del sistema di gestione (per la qualità). La norma stabilisce infatti (Opzione B) che gli OdI già conformi alla norma ISO 9001 che applicano in modo conforme gli altri punti della ISO 17020 soddisfano automaticamente i requisiti del sistema di gestione da 8.2 a 8.8. Viceversa l’Opzione A descrive gli elementi minimi del sistema di gestione necessari: Documentazione del sistema di gestione (es. manuale, politiche, definizione di responsabilità, impegno alla politica, regolamento, ecc), Tenuta sotto controllo dei documenti, Tenuta sotto controllo delle registrazioni, Riesame della direzione, Audit interni, Azioni Correttive, Azioni Preventive, Reclami e ricorsi.