Nuovo regolemaneto attuativo per il codice degli appalti pubblici D.Lgs 163/2006
DPR 05-10-2010 REGOLAMENTO ATTUAZIONE APPALTI PUBBLICI
Il nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs 196/2006 presenta alcune interessanti novità per i proggetti di opere pubbliche. Anche se alcuni articoli sono rimasti immutati nei contenuti rispetto al DPR 554/1999 ed al DPR 34/2000.
Affrontiamo per esempio l’aspetto della validazione del progetto, che dovrebbe essere affidata ad Organismi di Ispezione accreditati (da ACCREDIA, ex SINCERT).La Verifica del progetto (artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999) è trattata al CAPO II, a partire dall’art. 41. Essa è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
I criteri generali della verifica (descritti all’Art. 49) sono relativi ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità;
intendendosi per:
a) affidabilità:
- verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5.verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
j. inquinamento;
k. durabilità e manutenibilità;
l. coerenza dei tempi e dei costi;
m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
La verifica della documentazioneda parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti per ciascun livello della progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo), così come riportato nel regolamento stesso, senza variazioni rispetto a quanto previsto dal DPR 554/1999 e relativo Allegato XXI del D.Lgs 163/2006.
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati il nuovo regolamento specifica i criteri di controllo da adottare.
L’auspicio che i nuovi progetti pubblici vengano redatti già in questa ottica e gli enti pubblici predispongano, come previsto dal Regolamento, il cosiddetto Documento Preliminare alla Progettazione.