Aggiornamento Accredia dei REGOLAMENTI GAS FLUORURATI
Sono state pubblicate le revisioni dei Regolamenti Tecnici RT-29 e RT-30 per l’accreditamento degli Organismi operanti nel settore dei gas fluorurati.
Sono state approvate dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA del 30 settembre 2013, le nuove revisioni dei Regolamenti Tecnici RT-29 e RT-30 applicabili per l’accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di prodotto/servizio nel settore dei gas fluorurati ai sensi del DPR n. 43/2012:
> Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-29 rev. 02
“Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:
- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008;
- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.
> Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-30 rev. 02
“Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008.”
I documenti, giunti alla seconda revisione, hanno recepito una serie di modifiche – concordate con il Ministero dell’Ambiente dopo gli opportuni confronti con le Parti interessate – con l’obiettivo di semplificare e chiarire alcuni requisiti.
Con riferimento agli Organismi di certificazione che operano in conformità al Regolamento Tecnico RT-29, si specifica che alcune modifiche verranno divulgate attraverso apposita circolare.
Per quanto riguarda il processo di valutazione, si stabilisce che la visita iniziale (e di rinnovo) di certificazione possa essere svolta presso la sede dell’impresa, ma anche presso il luogo di intervento dell’impresa stessa. Inoltre, si richiede un Piano della Qualità più snello.
Mentre la verifica di prima certificazione, e rinnovo, deve essere effettuata in campo, le successive verifiche di sorveglianza possono essere gestite a livello documentale.
Tuttavia, l’Organismo può sostituire uno degli esami documentali con una verifica di sorveglianza presso la sede dell’impresa (o il luogo di intervento), nei casi in cui si richiedano approfondimenti o si debbano gestire delle segnalazioni.
In occasione della visita in campo, l’Organismo di certificazione che sia accreditato anche in conformità al Regolamento Tecnico per l’accreditamento RT-28 (rev. 01) “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008”, se verifica che sussistono le condizioni di cui allo stesso RT-28, può concordare con l’impresa di condurre contemporaneamente anche gli esami del personale, ai fini del rilascio delle relative certificazioni.
Per quanto riguarda la trasparenza dei costi della certificazione, l’Organismo deve indicare chiaramente in allegato al tariffario i criteri e le modalità di sconto applicabili ai clienti, e sottoporle al parere preventivo del Comitato o Meccanismo per la salvaguardia dell’imparzialità prima della pubblicazione. Il tariffario e ogni successiva modifica devono essere trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, che costituisce requisito per la designazione e abilitazione all’attività, ai sensi del del DPR n. 43/2012.
Nel caso in cui l’impresa voglia trasferire la propria certificazione – rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA – a un Organismo accreditato da ACCREDIA, quest’ultimo deve raccogliere in via preliminare tutta la documentazione che dimostri la conformità ai requisiti di certificazione richiesti (compresi il rapporto di verifica di prima certificazione o di rinnovo e i rapporti delle visite di sorveglianza), e sottoporre la pratica al proprio Organo di Delibera, per la decisione in merito al rilascio della certificazione.
La novità che ha interessato il Regolamento Tecnico RT-30 riguarda la definizione della tecnica di campionamento.
L’Organismo di valutazione, in sede di verifica presso i centri di formazione (permanenti e/o temporanei), deve conformarsi al criterio del campionamento multisito, come definito da IAF (documento IAF MD 1:2007 “Certification of Multiple Sites Based on Sampling”).
Fonte Accredia – REGOLAMENTI GAS FLUORURATI.
Si veda sull’argomento anche la “Guida operativa f-gas” aggiornata FGAS_GUIDA_OPERATIVA_03072013