Novità dal D.L. Sviluppo per gli adempimenti del codice della privacy

All’art. 6 comma 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono contenute alcune semplificazioni per le imprese al Codice per la Protezione dei Dati Personali, come segue.

Dlgs 196-2003 aggiornato al luglio 2011

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 5 e’ aggiunto in fine il seguente comma:

“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a  persone giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell’ambito  di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le finalita’ amministrativo – contabili, come definite all’articolo  34, comma 1-ter, non e’ soggetto all’applicazione del presente codice.”;

2) all’articolo 13, comma 5, e’ aggiunto in  fine  il  seguente comma:

“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non e’ dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al momento del primo contatto successivo all’invio  del  curriculum,  il titolare e’ tenuto a fornire all’interessato,  anche  oralmente,  una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1, lettere a), d) ed f).”;

3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  “anche  in riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate o collegate” sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le seguenti:

“i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di cui all’articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto  salvo  quanto previsto  dall’articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la comunicazione di dati tra societa’, enti o associazioni con  societa’ controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con  societa’  sottoposte  a  comune  controllo, nonche’ tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le finalita’ amministrativo contabili, come  definite  all’articolo  34, comma 1-ter, e purche’ queste finalita’ siano previste  espressamente con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;

4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b)  e’  aggiunta  la seguente:

“b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui all’articolo 13, comma 5-bis.”;

5) all’articolo 34, il comma 1-bis e’ sostituito dai seguenti:

“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e’ sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del trattamento ai sensi dell’articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  di trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche’ a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita’ amministrativo – contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la pubblica  amministrazione  e  l’innovazione,  individua  con  proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita’  semplificate di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato allegato B) in ordine all’adozione delle  misure  minime  di  cui  al comma 1.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in  materia di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per finalita’  amministrativo  –  contabili  sono  quelli  connessi  allo svolgimento delle attivita’ di natura organizzativa,  amministrativa, finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita’  le  attivita’ organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di  obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita’   e all’applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale, previdenziale – assistenziale, di  salute,  igiene  e  sicurezza  sul lavoro”;

6) all’articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le  seguenti:  “e  della  posta cartacea” e dopo le parole:  “l’iscrizione  della  numerazione  della quale e’ intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,”;

b) allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente  l’azione amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su cittadini e imprese:

1) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma  2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  90  giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto  pubblicano  sui  propri siti  istituzionali,  per  ciascun  procedimento  amministrativo   ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco  degli atti e documenti che l’istante  ha  l’onere  di  produrre  a  corredo dell’istanza. Dall’attuazione della presente disposizione non  devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  le attivita’ ivi previste sono svolte nell’ambito delle  risorse  umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;