Avviato il Registro Telematico Nazionale f-gas

Lo scorso 11 febbraio è ufficialmente partita l’iscrizione delle persone e delle imprese al registro f- gas  (Registro Nazionale Gas Fluorurati) al sito www.fgas.it. Da tale data, pertanto, decorrono i 60 giorni concessi alle persone ed alle imprese del settore per iscriversi al Registro al fine di ottenere il certificato di abilitazione, prima provvisorio e poi – entro 6 mesi – definitivo, per poter operare ai sensi del DPR n° 43 del 27 gennaio 2012.

Le imprese interessate a conseguire l’abilitazione per operare in attività di trattamento di apparecchiature contenenti f-gas (leggi i precedenti articoli qui  e qui per l’elenco completo delle attività coinvolte) dovranno quindi iscriversi al Registro istituito dalla Camera di Commercio di competenza, ma prima di tutto dovranno essere le persone fisiche che intendono svolgere le attività oggetto del DPR 43/2012, attuazione del Regolamento Europeo n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra ad iscriversi a loro volta. Infatti le imprese potranno ottenere il certificato provvisorio iscrivendosi al Registro entro il 12/04/2013, poi quello definitivo entro il 10/08/2013, dopo la certificazione dell’Organismo accreditato, ma solo indicando il personale impiegato per quest’attività, che deve essere, pertanto, già iscritto al Registro.

In particolare le imprese che svolgono attività di:

  • installazione, manutenzione  o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenente gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione, manutenzione  o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra

dovranno:

  1. iscrivere il proprio personale impiegato nelle suddette attività al Registro al fine di ottenere il certificato provvisorio dalla propria Camera ci Commercio, che sarà poi convertito in definitivo dopo l’effettuazione ed il superamento degli eventuali corsi di formazione previsti (ad es. Patentino del Frigorista);
  2. iscrivere l’impresa al Registro indicando il proprio personale precedentemente certificato ed eventuali tecnici esterni (artigiano, lavoratori autonomi, dipendenti di ditte subappaltatrici) richiedendo la certificazione provvisoria alla propria Camera di Commercio;
  3. ottenere il certificato da un Organismo di Certificazione accreditato che verificherà il Piano della Qualità predisposto ed attuato, il possesso dei requisiti per il personale (certificazione del personale) e le procedure adottate per lo svolgimento delle attività, anche attraverso una visita in un cantiere (si veda l’articolo qui).

Sulle modalità di iscrizione al Registro le Camere di Commercio stanno tenendo appositi seminari informativi (il 12/02/2013 si è svolto il seminario a Bologna).

Si precisa che  l’iscrizione dovrà essere fatta telematicamente mediante firma digitale del Legale Rappresentante o delegato (consulente, professionista in possesso di firma digitale e di apposita procura il cui modello è scaricabile dal sito internet).

Occorre precisare che il Proprietario dell’Impianto contennete f-gas è Responsabile dello stesso se non avrà affidato la sua manutenzione ad un impresa inserita nel Registro e quindi certificata (per le attività per le quali è richiesta la certificazione). L’utilizzo di tecnici non certificati è punito con sanzioni che vanno dai € 7.000 ai € 100.000.

Oltre a ciò si può notare che l’inserimento tempestivo dell’impresa nel registro f-gas costituirà un importante vantaggio competitivo in quanto i proprietari degli impianti che vorranno affidare attività di installazione o manutenzione dovranno ricorrere ad imprese  e personale almeno iscritto al registro e, quindi, dotato di certificato provvisorio per i prossimi 6 mesi. Dopo tale transitorio solo le imprese dotate di certificazione potranno operare e solo fra esse i committenti potranno scegliere il fornitore a cui affidare l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti.

Naturalmente questo implica precisi obblighi per le aziende e Pubbliche Amministrazioni relativamente all’applicazione del D.Lgs 81/2008 sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori: le attività suddette potranno essere affidate solo ad imprese comprese nel Registro.

E’ dunque importante iscriversi al più presto nel Registro – la cui consultazione è pubblica tramite internet – ed ottenere prima possibile la relativa certificazione per avere maggiori possibilità di acquisire nuove commesse e mantenere quelle attuali.

NEWS: l'entrata in vigore del registro f-gas è stata differita di 60 giorni lo scorso 12/04/2013

Pagina web della Camera di Commercio di Bologna relativa al Registro f-gas

Per richiedere un preventivo per la consulenza sulla certificazione dell’impresa, e l’eventuale delega per l’iscrizione al registro nazionale tramite firma digitale, potete compilare il modulo sottostante.

A fronte delle numerose richieste con dati insufficienti precisiamo che solo chi indicherà la ragione sociale completa dell’impresa con informazioni sulla stessa (n° di persone iscritte, o iscrivende, al Registro, tipo di attività svolta, n° indicativo di commesse attive per installazione e manutenzione, fatturato medio, n° addetti complessivo, ecc.) riceverà un preventivo con i costi dettagliato.

 

    Nome e Cognome del richiedente(richiesto)

    Denominazione azienda(richiesto)

    Indirizzo email (richiesto)

    Località della sede operaiva

    Descrizione dell'attività svolta

    Descrizione della richiesta

    Consenso al trattamento dei dati personali come da informativa presente su questo sito

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    La certificazione di personale ed imprese nel settore f-gas

    ImpiantoTermicoProsegue il cammino che porterà alla certificazione obbligatoria del personale che opera nel settore dei gas fluorurati o f-gas (ricordiamo che il D.P.R. n. 43/2012 ha recepito anche in Italia il Regolamento europeo n. 842/2006 che contiene una serie di disposizioni che hanno come obiettivo il contenimento, la prevenzione, quindi la riduzione di emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra) al fine di consentire agli addetti di svolgere attività di installazione, recupero, manutenzione, riparazione e controllo delle perdite in apparecchiature contenenti almeno 3 kg di f-gas e in apparecchiature contenenti almeno 6.kg di f-gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali.

    Si ricorda che con la pubblicazione del Registro nazionale f-gas, ogni persona e impresa che opera su apparecchiature che contenqono gas fluorurati deve iscriversi telematicamènte nell’apposita sezione (www.fgas.it).

    Il suddetto Registro sarà operativo solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le cui tempistiche non sono ancora state stabilite. Il gestore del Registro, Ecocerved, ha però già predisposto il sito dimostrativo www.fgas.it che, una volta attivato, sarà utilizzato per adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Dpr 43:

    • entro 60 giorni dalla pubblicazione, tutti gli addetti e le imprese che operano su apparecchiature contenenti f-gas dovranno iscriversi al Registro e potranno richiedere un certificato provvisorio della durata di sei mesi.
    • entro tale periodo, sia le imprese che gliaddetti dovrannoottenere la certificazione definitiva, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

    Per quanto riguarda le imprese, la certificazione viene effettuata direttamente dagli Organismi di Certificazione accreditati (sono già stati rilasciati i primi certificati di accreditamento, sul sito ACCREDIA alla pagina Gas Fluorurati si possono vedere i primi Organismi di Certificazione che hanno ottenuto l’accreditamento) con propri ispettori qualificati, attraverso un audit in campo presso la sede dell’impresa e con un sopralluogo presso un cantiere di installazione.
    L’audit è volto a verificare, in particolare, che l’impresa:

    • predisponga un Piano della Qualità relativo al servizio offerto (come riferimento si può adottare la norma Uni Iso 10005:2007);
    • impieghi personale certificato;
    • dimostri che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione adeguati strumenti e procedure.

    Visti i tempi ristretti per ottenere la certificazione del proprio personale e dell’impresa dopo la pubblicazione del registro, si consiglia alle aziende interessate di attivarsi per tempo, iscrivendo il proprio personale ai primi corsi che si avvieranno nella propria zona e di avviare l’iter per la certificazione del piano della qualità delle commesse. Infatte tale attività, non solamente documentale, ma anche operative, potrebbe richiedere tempi lunghi, soprattutto alle imprese non certificate ISO 9001 oppure che, sebbene certificate qualità, non applicano in modo efficace ed efficiente il proprio sistema alle commesse interessate dalla gestione dei f-gas.

    Si veda anche il precedente articolo per ulteriori dettagli sull’argomento cliccando qui.




    Emessi da ACCREDIA nuovi regolamenti per la certificazione ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008

    Il Consiglio Direttivo di ACCREDIA ha approvato i Regolamenti Tecnici seguenti:

    • RT-28 “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008”;
    • RT-29  “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi  di: – installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati    ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; – installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008”
    • RT-30  “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008”;

    Tali regolamenti fanno riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 , n. 43 “Regolamento recante attuazione del regolamento (Ce) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” che identifica i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento della certificazione delle imprese e del personale che operino su apparecchiature contenenti i gas fluorurati ad effetto serra. Il suddetto DPR introduce alcuni obblighi per gli operatori di questi settori:

    • i tecnici installatori/manutentori del freddo sono obbligati a dotarsi di una specifica certificazione (il c.d. “patentino del frigorista”)
    • le imprese sono obbligate a dotarsi di certificazione ai sensi della norma UNI ISO 10005:2007 (Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per i piani della qualità), oltre a possedere alcuni requisiti riguardantri il numero di persone certificate che impiegano e gli strumenti e procedure posseduti.

    La certificazione, sia delle persone che delle imprese, può essere rilasciata solo da organismi accreditati da parte di Accredia dfa cui la pubblicazioni dei regolamenti tecnici sopra esposti che dettano le regole che gli Organismi di Certificazione dovranno rispettare per accreditarsi e quindi certificare i soggetti interessati al DPR 43.