La Certificazione privacy: lo schema ISDP©10003

La certificazione ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation, GDPR) è un processo che dimostra l’impegno di un’azienda a proteggere i dati personali gestiti (ad es. dei propri clienti e dipendenti), relativamente ad un processo, prodotto o servizio.

La certificazione GDPR non è obbligatoria, ma può essere un’ottima opportunità per le aziende che desiderano dimostrare il loro impegno verso la conformità alle normative sulla protezione dei dati personali e, quindi, aumentare la loro reputazione sul mercato, magari accedendo, in un prossimo futuro, a gare di appalto particolarmente significative.

Il processo di certificazione GDPR prevede una valutazione dettagliata dei sistemi e dei processi di protezione dei dati dell’organizzazione da parte di un organismo di certificazione accreditato. Questo Organismo esaminerà le procedure interne dell’azienda, le tecnologie utilizzate per proteggere i dati e la formazione del personale in materia di sicurezza dei dati. Se l’azienda supera la valutazione, verrà rilasciata una certificazione che dimostra che il prodotto, processo o servizio dell’organizzazione oggetto di certificazione è conforme ai requisiti del GDPR.

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La Check-list di valutazione del fornitore

Fin dagli albori dei sistemi qualità ISO 9001 (ma ai tempi era anche ISO 9002) la qualifica del fornitore è stato un elemento particolarmente significativo, da soddisfare anche attraverso la sottomissione ai fornitori di un questionario di (auto)valutazione e qualifica del fornitore che andava a valutare la sua organizzazione, le sue metodologie di assicurazione qualità e l’eventuale situazione rispetto alla certificazione di qualità (ISO 9001/ISO 9002/ISO 9003, certificazioni di prodotto, ecc.). Tali questionari avevano una loro ratio: se ben strutturati consentivano di valutare numerosi aspetti dei processi operativi del fornitore e spesso lo invitavano a migliorare i suoi controlli qualità. Chiaramente una visita in loco poteva sempre permettere al cliente di verificare la veridicità delle risposte fornite.

Nel corso degli anni i metodi di valutazione dei fornitori si sono evoluti, ma i questionari sono in parte rimasti, almeno per i fornitori di prodotti e servizi critici, magari affiancati da visite presso la loro sede o veri e propri audit di 2a parte.

Negli ultimi tempi questa modalità di valutazione è estesa ad altri settori: la privacy, la sicurezza informatica e la Sostenibilità, tipicamente declinata nei suoi elementi costituenti: Ambiente (Environment), Responsabilità Sociale (Social Accountability) e Governance, nota con l’acronimo ESG.

Purtroppo, grandi aziende hanno distribuito a pioggia questi questionari per valutare tutti i loro fornitori, senza distinzione.

Così molte aziende si sono viste recapitare (via e-mail) un questionario al quale devono tassativamente rispondere, ma non sanno come, soprattutto per quanto riguarda alcune domande.

Spesso, poi, le risposte ai questionari vengono valutate con algoritmi matematici, applicando metodi quali-quantitativi. In altre parole, ad ogni domanda bisogna rispondere con un SI o NO oppure con un Conforme/Parzialmente Conforme/Non Conforme, e così via. Ad ogni risposta è poi assegnato un punteggio (ed eventualmente un peso) che contribuisce al calcolo di un punteggio complessivo (spesso tramite una media pesata).

Dunque, troppe risposte negative o parzialmente negative possono portare ad escludere una PMI dall’Albo Fornitori di un cliente importante per aspetti non strettamente legati al prodotto/servizio fornito.

Ma andiamo ad esaminare le due principali tipologie di questionari:

  • quello dedicato alla Sostenibilità (ESG) e
  • quello dedicato alla Privacy (Data Protection secondo il GDPR, Reg UE 2016/679) ed alla Sicurezza Informatica (Cybersecurity).

I questionari sulla Sostenibilità riportano domande anche molto specifiche come, ad esempio, richieste sul calcolo della carbon footprint, delle emissioni di CO2 e/o monitoraggio dei consumi energetici.

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Ovviamente a tali domande molte PMI, soprattutto quelle nel settore dei servizi, non sanno cosa rispondere, né pensano di implementare un sistema di misura e monitoraggio di tali elementi.

In molti contesti il questionario non dovrebbe essere applicabile: se il fornitore ha un basso impatto ambientale, non dovrebbe essere valutato su questi aspetti, in quanto non posso trattare allo stesso modo un fornitore di prodotti derivanti da un processo manifatturiero, un semplice rivenditore di prodotti e un fornitore di servizi di sviluppo software ed assistenza software e sistemistica. Se il fornitore appartiene a queste ultime tipologie, dovrebbe poter rispondere: “Caro cliente, siamo un’azienda di servizi che lavora in uffici neanche tanto vasti, il nostro impatto ambientale è limitato e più che cercare di fare la raccolta differenziata e di limitare i consumi energetici (già ridotti) non possiamo”. Del resto i valori di alcuni parametri sopra menzionati non avrebbero senso e non sarebbero comunque comparabili con aziende industriali.

Sugli aspetti Social dei questionari ESG, non ha molto senso richiedere il possesso di una certificazione nell’ambito della Responsabilità Sociale (SA 8000 o altri; ci sono diversi standard, forse troppi, nessuno standard ISO certificabile), soprattutto quando il fornitore non è a rischio di non rispettare i diritti dei lavoratori, soprattutto riguardo al lavoro forzato o al lavoro minorile.

Questi ultimi aspetti, viceversa, spesso risultano difficilmente applicabili a fornitori che producono in Paesi nei quali la normativa sul lavoro non è severa come nel nostro, anzi, lo sfruttamento dei lavoratori e il disconoscimento dei loro diritti è all’ordine del giorno.

In queste situazioni il tipico caso è quello dell’azienda A (grande azienda, anche multinazionale) vuole imporre criteri rigorosi di responsabilità sociale all’azienda B (il nostro fornitore che è un semplice rivenditore) che acquista i prodotti dall’azienda C, che è una grande azienda che opera in mercati del lavoro poco regolamentati (Asia, Africa…). L’azienda B può essere assolutamente compliance a tutte le norme applicabili in Italia e forse più, ma che controllo può imporre su fornitori di altri Paesi che controllano il mercato globale?

Lato Governance spesso viene richiesta l’attuazione di un Modello Organizzativo 231 (per le aziende italiane) che per certi settori non ha senso poiché la probabilità di incappare in uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001 è quasi inesistente. Idem dicasi per la nuova normativa anticorruzione (ISO 37001).

Al di là del consiglio di rispondere con serietà, competenza e massima trasparenza, sarebbe utile instaurare un canale di comunicazione con il cliente per evitare di essere fortemente penalizzati da un algoritmo di valutazione del questionario che non considera adeguatamente nel calcolo il settore di appartenenza del fornitore.

Passiamo al questionario sulla Privacy e/o sulla Cybersecurity.

Il questionario Privacy viene giustamente adottato per qualificare il responsabile (esterno) del Trattamento di Dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR, ma non solo. Alcune organizzazioni che hanno molto a cuore la tutela dei dati personali che gestiscono, anche perché molto critici (dati sanitari, dati bancari, ecc.), lo mandano a chiunque ha un appalto di servizi. Starà poi al fornitore spiegare che magari il proprio software in cloud non tratta dati personali di cui il cliente è titolare, a parte i dati delle credenziali di accesso degli utenti e, pertanto, non potrà mai essere investito del titolo di Responsabile del Trattamento.

Se, viceversa, il fornitore tratta dati personali occorre fare attenzione ad alcune domande. Ad esempio, spesso il cliente richiede se il fornitore ha svolto una DPIA (valutazione di impatto sui dati personali), che in realtà è applicabile solo in alcuni casi. Ricordiamo infatti che la DPIA è dovuta, oltre ai casi esplicitamente previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dalle indicazioni del nostro Garante Privacy, se un trattamento di dati personali – a seguito della valutazione dei rischi – presenta rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

 Anche le domande sul DPO (RPD) dovrebbero prevedere la non applicabilità del requisito per determinati tipi di organizzazione, anche se la nomina di un DPO è comunque un’azione volontaria consigliabile in molte realtà.

Per quanto riguarda la nomina dei responsabili del trattamento (sub-responsabili per il trattamento che un fornitore effettua per un cliente titolare del trattamento) con adeguato accordo contrattuale, essa è un atto doveroso, ma è difficile ribaltare al sub-responsabile i medesimi requisiti contrattuali imposti dal titolare (cliente) al responsabile (fornitore). Immaginiamo ad esempio una società di servizi di elaborazione dati relativi alla gestione del personale che ha numerosi clienti che la hanno nominata responsabile del trattamento, ma che ovviamente utilizza il medesimo programma software per elaborare i dati di tutti i clienti ed ha un contratto con i fornitori del software (tipicamente in Saas, ovvero in cloud) unico con la nomina del fornitore del software  a responsabile del trattamento. In tale situazione è difficile che tutti i requisiti, anche quelli particolari, coincidano con quelli richiesti dal cliente titolare del trattamento.

Poi ci sono le misure di sicurezza.

Spesso le check-list comprendono riferimenti a controlli estratti da linee guida ENISA, ISO 27002 e quant’altro di meglio c’è a disposizione. Peccato che talvolta queste misure di sicurezza non sono correttamente declinate.

Ad esempio, il controllo degli accessi logici e le regole di autenticazione non possono essere imposti tu cur dal cliente al fornitore: alcune regole come il cambio password ogni 3 o 6 mesi non ha senso richiederle come obbligo. Ci sono illustri pareri (NIST in primis) che sono contrari al cambio password frequente, a vantaggio di altre misure di sicurezza alternative (es. MFA con elevata complessità della password).

Dunque, sarebbe più corretto chiedere al fornitore quali policy di controllo degli accessi logici ha implementato e non accontentarsi di risposte del tipo: “per accedere ai sistemi informatici abbiamo imposto una password” … che vuol dir tutto e vuol dir niente.

Poi chiaramente il questionario dovrebbe concentrarsi sulle misure di sicurezza relative al trattamento che il fornitore fa per il cliente. Se il responsabile del trattamento fornisce un software i cloud (SaaS) non ha particolare rilevanza come effettua i backup dei propri dati gestionali internamente, ma è importante capire quali misure di sicurezza ha adottato il datacenter che ospita il servizio.

Stesso discorso vale per backup, anti-malware, firewall ed altre misure di sicurezza che dovrebbero essere commisurate all’attività effettivamente svolta dal fornitore per il cliente. Non basta affermare di disporre di queste misure di sicurezza, bisogna capire come sono applicate. Quando l’accesso del fornitore ai dati del cliente avviene sui database installati presso il cliente normalmente le misure di sicurezza importanti sono quelle implementate dal cliente stesso (regole di autenticazione, VPN per accessi dall’esterno, ecc.). In conclusione, occorre essere preparati per rispondere adeguatamente a queste richieste dei clienti e, se si ritiene di essere adeguatamente strutturati ed organizzati su questi aspetti, è opportuno cercare un dialogo con persone competenti appartenenti all’organizzazione del cliente. Nella

E’ ora di aggiornare la valutazione dei rischi

In un mio precedente articolo L’aggiornamento della valutazione dei rischi dopo la pandemia parlai dell’aggiornamento della valutazione dei rischi post-pandemia.

Ora tutte le aziende certificate ISO 9001 (e non solo) dovrebbero aggiornare la loro valutazione dei rischi, come previsto dalla norma, ma anche da buone prassi aziendali, per affrontare il futuro con consapevolezza.

Ad inizio 2022 il risk assessment non può prevedere solo aggiornamenti legati all’evoluzione della pandemia Covid-19, ma anche ad altri fattori che incidono profondamente sul contesto esterno delle nostre imprese: aumento dei costi dell’energia, aumento dei costi delle materie prime e di diversi componenti elettronici, legato strettamente alla carenza delle medesime materie prime e componenti. L’aumento dell’inflazione ed una probabile crisi dei consumi è una logica conseguenza di tutti questi fattori.

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Cosa sono gli adeguati assetti organizzativi?

Il nuovo art. 2086 del Codice Civile riporta quanto segue:

“Gestione dell’impresa

1. L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Le PMI si stanno adeguando?

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Audit da remoto ai tempi del Covid-19

Dopo l’introduzione – da parte di ACCREDIA su indicazioni IAF (si veda il documento IAF ID03 “Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting  ABs”,  CABs  and  Certified  Organization e la circolare ACCREDIA DC 02/2020) – della modalità di effettuazione degli audit a distanza legati alla certificazione dei sistemi di gestione, il recente articolo L’AUDIT A DISTANZA. CONSIDERAZIONI GENERALI, MODALITÀ DI GESTIONE E SPUNTI  OPERATIVI pubblicato sul sito ACCREDIA, fornisce alcuni spunti di riflessione sulle modalità operative di gestione degli audit da remoto che gli Organismi di Certificazione (OdC) hanno iniziato a svolgere per mantenere il ritmo delle attività di sorveglianza e rinnovo delle certificazioni dei sistemi di gestione.

L’attività di auditing ha evidentemente un discreto impatto sui contatti interpersonali: interviste a varie persone, consultazione di documenti cartacei, visualizzazione di documenti digitali e siti internet, visione di reparti produttivi, ecc..

Per non bloccare per molto tempo queste attività, soprattutto in questa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus nella quale quasi tutte le attività produttive sono riprese, anche se molte persone continuano giustamente a lavorare in smartworking, gli audit in campo sarebbero comunque difficili da condurre nel rispetto dei vari protocolli aziendali che prevedono misure molto rigide nei confronti dei fornitori che potrebbero avere accesso all’azienda, compresi i consulenti e gli auditor degli OdC. Sebbene le regole applicate siano molto disomogenee e i protocolli approvati dal Governo siano oggi esagerati se applicati a singole persone che accedono ai locali aziendali, quali auditor e consulenti, l’approccio degli OdC sembra sia fortemente orientato a svolgere comunque gli audit pianificati con le modalità “a distanza”, come previsto da ACCREDIA.

L’articolo sopra menzionato – sebbene non costituisca una regola da seguire da parte degli OdC – fornisce molti interessanti spunti di riflessione per comprendere se svolgere gli audit a distanza, quando svolgerli e come svolgerli.

Questa opportunità, commercialmente molto favorevole per gli OdC che altrimenti si vedrebbero bloccate le attività ed i conseguenti ricavi per diverso tempo, dovrebbe essere sfruttata cum grano salis, effettuando preliminarmente una valutazione dei rischi basata su diversi elementi, che comprendono la tipologia dell’organizzazione auditata, il tipo di verifica, la norma di riferimento, la complessità dell’organizzazione e del suo sistema di gestione, ecc.

Il rischio che si corre nell’attuare questa nuova modalità è quello di non svolgere un audit efficace, ovvero di effettuare delle valutazioni non sufficientemente esaustive e corrette, ovviamente a tutto “vantaggio” dell’organizzazione auditata che si vedrebbe così ad essere certificata, ovvero a continuare ad esserlo, con una certa facilità.

L’analogia con la Didattica a Distanza (DAD) è pienamente calzante: come la verifica delle competenze degli alunni deve cambiare modalità per garantire un giusto livello di severità della scuola, così devono cambiare le modalità di raccolta e valutazione delle evidenze dell’audit.

Il rischio vero, però, è quello di sminuire ulteriormente un settore (quello delle certificazioni del sistema di gestione) che già ha perso molta credibilità a causa di audit troppo soft.

Certe tecniche estremamente efficaci utilizzate negli audit degli anni novanta, e non sempre riprese nel corso degli anni 2000, potrebbero non essere applicabili negli audit a distanza. Ad esempio prendere un DDT a caso di un prodotto in fase di spedizione e ripercorrere tutta la vita del prodotto “all’indietro”, ovvero richiedere evidenza dei controlli di produzione, dei controlli sulla materia prima, dei controlli sulle lavorazioni esterne, della qualifica dei relativi fornitori, degli ordini/contratti con i fornitori, della gestione dell’ordine del cliente (e relativi termini di consegna), dell’offerta e magari anche della progettazione del prodotto, se applicabile. Oppure scegliere a caso una commessa, un ordine o un prodotto e poi verificare tutti gli annessi e connessi.

Anzitutto bisognerebbe stabilire con precisione modalità e mezzi di conduzione di un audit a distanza. Ad esempio, quale piattaforma collaborativa utilizzare: quella stabilita dall’OdC o quella utilizzata dal cliente/organizzazione. La scelta non può essere dettata dal caso o dall’auditor di turno, spesso un consulente esterno, che magari sceglie a sua discrezione una piattaforma che conosce meglio. Infatti, nel corso dell’audit possono transitare anche informazioni di una certa riservatezza e l’impiego di una piattaforma che garantisca adeguate misure di sicurezza e rispetto per la privacy dei dati personali usata in modo corretto è sicuramente un requisito necessario. Recentemente si sono verificate violazioni di dati su piattaforme molto diffuse e, inoltre, la conservazione dei dati in cloud ubicati fuori UE non garantisce sempre il rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Dato che l’audit è svolto sotto la responsabilità dell’OdC è il medesimo a dover assicurare la sicurezza dei dati che vengono trasmessi dall’organizzazione, la quale potrebbe avere qualcosa da obiettare nel fornire direttamente su file alcune informazioni riservate: un conto è far visionare un’offerta commerciale ad un auditor che viene presso la mia sede e che neanche volendo riuscirebbe a ricordarsi i dettagli una volta uscito dall’azienda, un conto è fornire direttamente all’auditor il file completo dell’offerta con prezzi, codici di articoli, modalità di fornitura, ecc. Se anche solo per superficialità o per inadeguatezza delle misure di sicurezza del notebook dell’auditor la stessa offerta finisse nelle mani di un concorrente quali sarebbero le conseguenze? Normalmente gli auditor esterni all’Ente di Certificazione utilizzano propri notebook, non controllati dall’OdC stesso, che vengono portati in viaggio e possono essere smarriti o rubati…. dovrebbero avere tutti gli hard disk cifrati.

Probabilmente sarebbe opportuno che certi documenti contenenti informazioni più riservate (o comunque classificati) non siano trasmessi dall’organizzazione auditata all’auditor via e-mail o condivisi attraverso la piattaforma di comunicazione, ma semplicemente visualizzati condividendo uno schermo, come tutti i software di videoconferenza consentono, da Microsoft Teams a Google Meet, da Skyoe a GoToMeeting, a Webex, ecc.

Alcune informazioni raccolte dall’auditor sono contenute in documenti digitali (es. verbali di riesame della direzione, rapporti di audit interni, procedure, ecc.) altri sono invece reperibili da un sistema informatico, dunque si può tranquillamente prevedere la condivisione dello schermo da parte di un responsabile dell’organizzazione che apre un sistema gestionale e mostra – esattamente come farebbe durante un audit in presenza – gli ordini del cliente, gli ordini di produzione, la pianificazione della produzione, i controlli eseguiti, ecc.. In questo modo l’auditor può mantenere il controllo dell’audit e farsi mostrare l’elenco di tutti gli ordini o commesse e scegliere autonomamente quella/a da visionare. In molte realtà aziendali il sistema gestionale produce offerte, conferme d’ordine del cliente, ordini di acquisto, ordini di produzione ed altro già in formato pdf pronto da essere stampato per i reparti interni o per essere trasmesso via e-mail al cliente o al fornitore, dunque trasmettere o semplicemente visualizzare nella video-riunione (per i motivi di riservatezza di cui sopra) questi documenti all’auditor dovrebbe essere molto semplice.

Le classiche riunioni di apertura e chiusura e le interviste a responsabili normalmente svolte negli uffici possono essere tranquillamente condotte in conference call con il supporto della condivisione dello schermo per visionare documenti in formato digitale oppure documenti cartacei opportunamente scansionati al momento, ma come svolgere le verifiche nei reparti produttivi?

La valenza di un audit in un’azienda manifatturiera è fortemente in dubbio: l’audit della produzione è praticamente obbligatorio in tutte le aziende produttive e potrebbe essere condotto efficacemente solo in certe realtà, connettendosi a terminali dell’ufficio produzione e controllo qualità, ma anche attraverso smartphone connessi con la videocamera accesa per poter visionare i reparti produttivi, intervistare operatori in produzione, raccogliere evidenze di strumenti utilizzati, macchine di produzione, materiale immagazzinato e così via. È evidente che l’azienda potrebbe “guidare” l’audit un po’ più del solito rispetto all’audit in presenza.

Uno degli elementi che ACCREDIA invita a considerare nella valutazione del rischio sulla conduzione dell’audit è costituito dalla conoscenza dell’organizzazione da parte dell’auditor: naturalmente un auditor che ha visitato già l’azienda due o tre volte è in grado di valutare anche da remoto cosa è opportuno visionare e cosa no. Nelle indicazioni di ACCREDIA si invita gli OdC a visionare anche i layout/planimetrie degli stabilimenti dell’organizzazione per decidere quali reparti sarebbe opportuno visionare, se sono stati visionati in passato e così via.

Il documento IAF MD4:2018 (IAF MANDATORY DOCUMENT FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES) costituisce la guida per gli OdC per la conduzione degli audit da remoto, così come la circolare ACCREDIA e il documento IAF ID03, ma poiché permangono molti dubbi sull’applicabilità di questa modalità in diversi contesti sono state pubblicate anche delle FAQ sul sito IAF (https://iaffaq.com/).

Certamente permangono alcune perplessità sull’applicazione degli audit a distanza nella verifica di sistemi di gestione ISO 14001, ISO 27001 e altri, piuttosto che di sistemi ISO 9001. Oltre che all’applicabilità ad aziende di produzione, imprese di costruzione, installatori e manutentori di impianti, società di ingegneria con direzioni lavori.

Infine, resta da valutare la competenza dell’auditor nel gestire le tecnologie utilizzate per la conduzione dell’audit a distanza ed eventualmente a colmarle.

Sicuramente l’audit a distanza o da remoto è una grossa opportunità per mantenere la continuità operativa degli Organismi di Certificazione e di tutto il mondo delle certificazioni e dell’accreditamento (anche ACCREDIA ha attuato gli audit da remoto), contenendo anche i costi di spostamento degli auditor, ma è importante mantenere alta l’attenzione affinché questa metodologia non riduca l’audit di certificazione ad una mera formalità, minacciando l’attendibilità di tutto il sistema delle certificazioni.

L’aggiornamento della valutazione dei rischi dopo la pandemia

Tutti i moderni sistemi di gestione ci hanno insegnato che è necessario effettuare una valutazione dei rischi, con il focus su aspetti specifici del sistema di gestione di riferimento, in base al contesto interno ed esterno dell’organizzazione. E che tale valutazione va riesaminata o aggiornata con periodicità predefinita (ad es. annualmente in occasione del riesame di direzione) o allorquando mutano significativamente gli elementi che hanno contribuito alla valutazione stessa (fattori critici di successo, contesto interno ed esterno).

Ora tutte queste valutazioni vanno modificate, non perché ce lo dice la norma di riferimento (ISO 9001, ISO 27001, IATF 16949, ecc.), ma perché ce lo dice la coscienza del buon imprenditore, direttore generale, amministratore delegato, ecc.

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La nuova edizione della norma ISO 22301:2019 per la certificazione della business continuity

Soprattutto in questo periodo è estremamente attuale essere in grado di pianificare la continuità operativa delle imprese, almeno per quanto possibile.

Anche le aziende più preparate a gestire la business continuity, forse, non hanno previsto una pandemia come quella del Covid-19, o forse si erano prefigurati scenari diversi, nei quali le persone non sono in grado di andare al lavoro a causa di epidemie di influenza o altre cause. In questa fase che stiamo attraversando l’assenza di personale non è dovuta – nella maggior parte dei casi – allo stato di malattia delle persone, ma alla necessità di “isolamento sociale” delle risorse umane di un’intera azienda. Per certi aspetti, dunque, il panorama è meno catastrofico, in quanto le persone sono quasi tutte operative ed in grado di lavorare, ma non possono accedere ai locali aziendali per un periodo di tempo che potrebbe essere considerevole.

Come potrebbe (o poteva) l’azienda lungimirante e preparata, affrontare situazioni di emergenza come questa che stiamo attraversando? O meglio, come potrà pensare di affrontarle in futuro se si verificheranno?

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Pubblicato l’Elenco degli Innovation Manager

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato nei giorni scorsi l’Elenco degli Innovation Manager, ovvero dei consulenti liberi professionisti e delle società di consulenza che potranno aiutare le aziende che ne faranno domanda a sviluppare l’innovazione tecnologica ed organizzativa dei loro processi usufruendo di importanti agevolazioni statali.

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Organismi che effettuano verifiche ai sensi del DPR 462/2001: cosa serve per l’accreditamento ACCREDIA

Come ormai noto gli organismi abilitati alle verifiche secondo il D.P.R. 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”) hanno l’obbligo di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (“Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”) in base alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dagli accordi stipulati da quest’ultimo con ACCREDIA. Leggi tutto

Il valore del vero audit interno

audit checklistLa nuova norma ISO 9001:2015 ripropone al punto 9.2, praticamente senza modifiche significative rispetto alla precedente edizione della norma, il requisito relativo all’Audit interno. La ISO 9001:2015 probabilmente pone maggiore enfasi sulla necessità di intraprendere tempestivamente le azioni finalizzate al trattamento dei rilievi (correzioni, azioni correttive o quant’altro) e certamente recepisce l’approccio basato sui rischi (Risk Based Thinking), per il quale la pianificazione e la conduzione degli audit interni dovrà riflettere la necessità di monitorare più frequentemente e più approfonditamente i processi maggiormente a rischio per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Però in questo articolo l’aspetto che vorrei sottolineare è un altro: qual è il valore aggiunto di un “vero” audit interno?

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